La SCIA inidonea non consolida il titolo edilizio: restano fermi i poteri di vigilanza e sanzione (TAR Puglia n. 219 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività presentata per un intervento edilizio che richiede il permesso di costruire è titolo inidoneo: le opere realizzate sulla sua base sono abusive e l’amministrazione conserva il potere di intervenire in via repressiva, senza che operi il regime di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990. Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 ha natura sollecitatoria e il suo decorso non incide sui poteri di vigilanza urbanistico-edilizia ex art. 27 del medesimo decreto, che possono essere esercitati senza condizioni. Il carattere precario di un manufatto si valuta non in base ai materiali impiegati ma alla sua destinazione funzionale: la struttura chiusa su tutti i lati, destinata a permanere per esigenze stabili, richiede il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica. L’ordine di demolizione va notificato cumulativamente al proprietario e al responsabile dell’abuso, essendo il primo legittimato passivo a prescindere dalla disponibilità del bene.
Il Fatto
Una società, conduttrice di un immobile settecentesco adibito a struttura ricettiva, presentava al Comune una SCIA ex art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 per l’installazione di un dehors su un piazzale privato pertinente al fabbricato di proprietà dell’ente che glielo aveva concesso in locazione. Decorso il termine di trenta giorni senza provvedimenti inibitori, la società riteneva consolidato il titolo e avviava i lavori, nonostante una nota comunale di richiesta integrazioni e sospensione.
A seguito di sopralluogo che accertava la struttura in fase di montaggio, il Comune emetteva l’ordinanza di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, impugnata dalla società e dal proprietario con quattro motivi di ricorso incentrati sulla consumazione del potere inibitorio, sull’erroneità dei presupposti, sull’applicabilità del regime delle opere precarie e sul difetto di legittimazione passiva del proprietario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. La Corte premette che l’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 riduce a trenta giorni il termine per l’adozione dei provvedimenti inibitori, ma il capoverso della stessa disposizione fa salve le norme sulla vigilanza urbanistico-edilizia e sulle sanzioni di cui al d.P.R. n. 380/2001. Inoltre, l’art. 5, comma 2, lett. c), del d.l. n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, in interpretazione autentica, esclude l’applicazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990 alle SCIA sostitutive del permesso di costruire.
Nel caso di specie, la valutazione comunale ha qualificato la segnalazione come SCIA sostitutiva del permesso di costruire ex art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che il decorso del termine non produce alcun effetto consolidativo. Sul punto la Corte richiama il principio per cui le opere realizzate sulla base di un titolo inidoneo sono abusive e impongono al Comune di intervenire con i poteri generali di vigilanza ex art. 27 del testo unico edilizia, potendo l’utilizzo di un titolo inadeguato non elidere la natura illecita dell’intervento.
La struttura in contestazione, in quanto manufatto chiuso su tutti i lati con telaio in ferro, copertura in alluminio e serramenti in vetro scorrevoli, superficie di circa 48 m² e volumetria di circa 152 m³, destinata a sala ristorante/bar senza limite temporale, non rientra tra le opere stagionali e amovibili dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Il venir meno della precarietà in senso temporale, funzionale e costruttivo integra l’abuso edilizio e richiede permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.
Quanto alla posizione del proprietario, l’ordine di demolizione deve essere indirizzato cumulativamente e solidalmente sia al proprietario sia al responsabile dell’abuso, essendo il primo legittimato passivo anche se non ha materialmente concorso all’illecito e non ha la disponibilità del bene. L’estraneità all’abuso rileva solo nella fase dell’ottemperanza, ove il proprietario deve dimostrare un comportamento attivo volto a impedire o a rimuovere l’abuso, non essendo sufficiente l’avvenuta concessione in locazione dell’immobile.
Nota della Redazione
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