Ammonimento e riesame: sindacato sul giudizio prognostico di pericolosità (Cons. Stato n. 4495 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per l’adozione della misura dell’ammonimento di cui all’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, l’Amministrazione non compie un accertamento pieno in senso penalistico, ma formula un giudizio prognostico sull’idoneità delle condotte a porre in pericolo la sicurezza personale della presunta vittima. Il sindacato del giudice amministrativo non può sostituire tale valutazione con una diversa lettura del materiale istruttorio, ove la motivazione sia congrua e non affetta da manifesta illogicità o travisamento. I parametri penalistici degli atti persecutori non assumono valore vincolante in tale sede, fondata su una valutazione autonoma, sintetica e globale delle circostanze. La domanda risarcitoria resta esclusa in difetto del presupposto dell’illiceità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Una controinteressata aveva presentato istanza alla Questura per ottenere l’ammonimento nei confronti di un soggetto, lamentando condotte intrusive consistenti in contatti, messaggi, doni e proposte affettive non gradite. All’esito dell’istruttoria l’Amministrazione disponeva l’archiviazione, non per insussistenza dei fatti, ma per la cessazione delle condotte e il mancato raggiungimento della soglia di pericolosità richiesta.

L’interessato proponeva istanza di riesame, deducendo l’esistenza di una pregressa relazione sentimentale e il difetto di istruttoria. L’Amministrazione respingeva l’istanza dopo rinnovata istruttoria, rilevando l’assenza di elementi idonei a comprovare una relazione significativa e la persistente insussistenza dei presupposti. Il TAR per il Veneto, con la sentenza n. 1062/2024, respingeva il ricorso nel merito e rigettava la domanda risarcitoria. Contro tale pronuncia è stato proposto appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma di poter prescindere da un definitivo scrutinio sull’interesse ad agire, che già a una prima delibazione si presenta dubbio e comunque recessivo. L’appellante, a fronte di un provvedimento di archiviazione a lui favorevole nella sostanza, non persegue un’utilità concreta ulteriore, ma sollecita una diversa qualificazione dei fatti: un interesse meramente emendativo della motivazione, privo di un quid pluris e volto a un risultato di natura ideale o reputazionale, non tutelabile in quella sede.

Nel merito, le censure sul dedotto travisamento non colgono la ratio della determinazione amministrativa. La Questura, pur senza escludere in radice i fatti, ha ritenuto non superata la soglia di pericolosità, valorizzando la cessazione dei comportamenti, l’assenza di escalation e la contenuta offensività. Il primo giudice ha correttamente ricondotto l’istituto alla sua natura preventiva, che implica un apprezzamento prognostico non sovrapponibile all’accertamento penalistico.

Le doglianze si risolvono nella sollecitazione di una diversa lettura del materiale istruttorio, operazione estranea ai limiti del sindacato giurisdizionale in presenza di una motivazione congrua e non viziata da manifesta illogicità. L’Amministrazione ha esercitato il potere all’esito di un’istruttoria adeguata, peraltro rinnovata in sede di riesame.

Non assume rilievo decisivo il richiamo alla prospettata relazione sentimentale, la cui esistenza non è stata accertata in termini univoci e che, comunque, non varrebbe a neutralizzare la valutazione preventiva richiesta dalla normativa. Parimenti infondata è la richiesta di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, posto che i parametri penalistici non vincolano il procedimento, fondato su una valutazione autonoma, sintetica e globale. Non sussiste la dedotta carenza istruttoria, avendo l’Amministrazione escusso i soggetti indicati e reso intellegibile il percorso logico seguito.

Ne discende la reiezione anche della domanda risarcitoria, per difetto del presupposto dell’illiceità dell’azione amministrativa. L’appello è respinto; le spese del grado sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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