Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e prova del passaggio in giudicato (TAR Sicilia n. 2807 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario la prova del passaggio in giudicato del titolo esecutivo è condizione dell’azione e non è sostituita dalla mera affermazione del ricorrente. Tale prova, tuttavia, non è richiesta allorché la relativa allegazione non sia oggetto di contestazione specifica da parte dell’amministrazione costituita, operando il meccanismo processuale dell’art. 64, secondo comma, c.p.a. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 va computato dalla notificazione del titolo esecutivo e non dalla sua pubblicazione. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Patti, sezione Lavoro, n. 1744/2024, pubblicata il 25.10.2024 e notificata il 17.01.2025, è stato accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2022/2023, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito del predetto importo.

Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero, costituitosi con memoria di mera forma. La causa è stata discussa e decisa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione relativa al termine dilatorio, ritenendolo rispettato. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 17.01.2025, e non dalla sua pubblicazione. La notifica del ricorso, collocata dopo centoquarantasei giorni, si pone dunque oltre la scadenza.

Il passaggio successivo riguarda la prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario. Il Tribunale amministrativo osserva che tale prova è necessaria ogni qual volta non si tratti, come nel caso concreto, dell’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Il principio è ricondotto a un indirizzo del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.

Rilevata l’inerzia del ricorrente sul punto, il Collegio non ne trae conseguenze preclusive. L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, non ha contestato in modo specifico il fatto del passaggio in giudicato affermato nel ricorso. Scatta allora il meccanismo dell’art. 64, secondo comma, c.p.a., che consente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il Collegio richiama sul punto C.G.A.R.S., sentenza 4 giugno 2018, n. 332.

Nel merito la pretesa del ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione la corresponsione dell’importo nominale di € 500,00 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, in applicazione del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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