Annessi agricoli e prevalenza della legge regionale sulle norme locali (Cons. Stato n. 8618 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 73, comma 4, della l.r. Toscana n. 65/2014, nel disciplinare la realizzazione dei nuovi annessi agricoli, non sostituisce né abroga le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, ma si integra con esse. La circostanza che la disposizione regionale non richiami espressamente la normativa locale non consente di ritenere derogabili le prescrizioni regolamentari che impongono la localizzazione dei nuovi edifici rurali in addizione ai centri esistenti. L’impianto della legge regionale, ispirato alla tutela delle tradizioni locali e delle invarianti strutturali, affida alla pianificazione comunale la definizione delle condizioni di trasformabilità del territorio rurale; una deroga alle discipline locali richiederebbe un’espressa previsione di legge. Ne consegue la legittimità del diniego di approvazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo che contrasti con le norme di piano volte a preservare la maglia poderale della riforma agraria.
Il Fatto
La società proprietaria di terreni agricoli nel territorio comunale presentava domanda per l’approvazione di un P.A.P.M.A.A. finalizzato alla realizzazione di un nuovo annesso agricolo, ai sensi dell’art. 73, comma 4, lett. a), della l.r. Toscana n. 65/2014. In sede di conferenza di servizi, ai pareri favorevoli della Regione e della Provincia si contrapponeva il parere negativo del Comune, che riteneva l’intervento in contrasto con l’art. 63, comma 3, punto c.1.1), delle n.t.a. del regolamento urbanistico: in zona E1.2 “dei Centri” i nuovi edifici rurali sono ammessi solo in addizione ai centri esistenti, a tutela della struttura degli appoderamenti della riforma agraria. Il diniego veniva impugnato davanti al TAR Toscana, che accoglieva il ricorso.
Il primo giudice riteneva che l’obbligo di costruire in adiacenza ai centri rurali contrastasse con la norma regionale, la quale assoggetta la costruzione di nuovi annessi alle sole condizioni previste dalla legge regionale, senza fare salve le difformi previsioni comunali. Il Comune proponeva appello, sostenendo la prevalenza della disciplina locale in materia di nuclei rurali e la diversità della fattispecie rispetto al precedente invocato dal TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro costituzionale: l’urbanistica e l’edilizia rientrano nella potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., mentre la pianificazione comunale svolge un ruolo essenziale nell’attuare le scelte generali di governo del territorio. Su questa base verifica se l’art. 73, comma 4, della legge regionale prevalga sulle previsioni regolamentari locali, come ritenuto dal TAR.
La risposta è negativa. L’impianto della l.r. n. 65/2014 tende al più ampio rispetto delle tradizioni locali: l’art. 6 qualifica lo statuto del territorio come atto di riconoscimento identitario, formulato ad ogni livello di pianificazione, e gli artt. 5 e 92 individuano nelle invarianti strutturali i caratteri specifici e le regole che ne assicurano tutela e riproduzione. L’art. 7 esclude che le limitazioni così introdotte diano luogo a indennizzo. Poiché la programmazione territoriale non ha previsto alcuna modifica delle invarianti, la lettura del primo giudice non è condivisibile.
La Corte sottolinea che l’art. 73 delinea una disciplina integrata tra fonti legislative e strumenti di pianificazione: il comma 2 richiama la pianificazione territoriale per gli edifici abitativi, il comma 5-bis impone il rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali per gli annessi minori. Il mancato richiamo del comma 4 alla normativa locale non può dunque fondare una deroga implicita.
Il ragionamento valorizza la specificità della fattispecie: nel caso dei centri rurali l’edificazione per usi agricoli non è interdetta, ma limitata allo scopo di preservare la conformazione del sito. Le prescrizioni locali evitano che un terreno originariamente dotato di edificio venga frazionato e che sulla parte rimasta priva si realizzi un annesso slegato dall’originario assetto agricolo. Sotto il profilo della tecnica legislativa, una deroga alle discipline comunali avrebbe richiesto una norma transitoria espressa, come avviene per i manufatti precari all’art. 240.
L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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