Annullamento in autotutela del bando dirigente per prove non adeguate al ruolo (TAR Toscana n. 773 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento di annullamento d’ufficio con cui l’ente locale, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, annulli il bando di un concorso per dirigente tecnico quando le prove previste si esauriscano in quesiti nozionistici e non consentano di valutare capacità gestionali, attitudinali e motivazionali. I principi dell’art. 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e delle linee guida ministeriali, anche per gli enti territoriali, impongono bandi che definiscano gli ambiti di competenza e prevedano la valutazione delle attitudini attraverso prove scritte e orali adeguate. La direttiva ministeriale n. 3 del 2018, adottata in attuazione dell’art. 35, comma 5.2, d.lgs. n. 165/2001, già esigeva prove problematiche e non meramente scolastiche. Le ragioni di pubblico interesse all’annullamento possono essere sintetiche finché non sia intervenuta la nomina dei vincitori, vantando i partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico indetto dal Comune di Aulla per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente tecnico, superando la prima prova scritta. Con determinazione n. 1428 del 23.10.2023 l’ente ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il bando e tutti gli atti della procedura, rilevando che le modalità delle prove non erano conformi alle linee guida ministeriali in materia di selezione dirigenziale.

Il candidato ha impugnato la determina davanti al TAR Toscana, deducendo l’illogicità e la pretestuosità dell’autotutela, la conformità del bando al regolamento comunale dei concorsi, l’inapplicabilità ratione temporis del d.m. 28 settembre 2022 e la genericità delle ragioni di pubblico interesse. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la nuova determinazione n. 1749 del 21.12.2023 e il nuovo bando, deducendone l’illegittimità derivata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo sull’accesso alla dirigenza pubblica. L’art. 1 del d.P.R. n. 487/1994 e l’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 impongono meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare requisiti attitudinali e professionali. Gli artt. 88 e 89 del d.lgs. n. 267/2000 estendono agli enti locali la disciplina statale, con la clausola di salvaguardia dei rispettivi regolamenti.

La direttiva ministeriale n. 3 del 2018 esige che le prove siano costruite su quesiti di tipo problematico, svalutando le verifiche eccessivamente scolastiche o nozionistiche. Il d.m. 28 settembre 2022, pur dettato per le amministrazioni centrali, precisa al punto 1.3 che i principi dell’art. 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 devono ispirare le procedure di tutte le pubbliche amministrazioni, enti territoriali compresi.

Il TAR ritiene che il regolamento comunale dei concorsi si limiti a elencare le possibili tipologie di prova e non riguardi specificamente i dirigenti. Le prove concretamente previste – dieci domande a risposta sintetica, una traccia sulla conferenza di servizi e un’orale sulle stesse materie – non consentivano di valutare capacità di problem solving, gestionali e relazionali. Manca pertanto la violazione dell’autonomia regolamentare dell’ente.

Quanto alla motivazione, il Collegio osserva che il provvedimento richiama espressamente la direttiva n. 3 del 2018, sufficiente a sostenere la determina anche a prescindere dal d.m. del 2022. Il pubblico interesse alla selezione del candidato più idoneo emerge chiaramente. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale esclude lo sviamento: fino alla nomina dei vincitori i partecipanti vantano una semplice aspettativa, e sintetiche ragioni organizzative bastano a giustificare l’autotutela.

Il ricorso introduttivo è respinto; i motivi aggiunti, fondati sull’illegittimità derivata, seguono la stessa sorte. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *