Decadenza consigliere comunale nulla se la terza assenza segue convocazione tardiva (TAR Calabria n. 1198 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del consigliere comunale per mancata partecipazione a tre sedute consecutive non può essere dichiarata quando l’assenza su cui si fonda il computo dipende da una convocazione notificata tardivamente. Il termine di preavviso previsto dallo statuto comunale per la consegna dell’avviso di convocazione è composto da giorni liberi e interi, che devono decorrere per intero prima dell’adunanza senza comprendere il giorno iniziale né quello finale. La violazione di tale termine lede le prerogative del consigliere eletto e impedisce di sanzionare l’assenza come terza assenza consecutiva. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di decadenza e, in via derivata, degli atti di surroga dei consiglieri decaduti.
Il Fatto
Due consiglieri comunali di minoranza ricevono la contestazione della mancata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive. Il Sindaco avvia quindi il procedimento di decadenza dalla carica. In sede procedimentale gli interessati giustificano le prime due assenze con problemi di salute di un familiare convivente, stati febbrili ed esigenze lavorative. Quanto alla terza seduta, deducono di non aver ricevuto rituale avviso di convocazione: l’adunanza sarebbe stata anticipata e convertita da ordinaria a straordinaria, con lo stesso ordine del giorno, senza alcuna comunicazione.
L’amministrazione ritiene non esaustive le memorie e il Consiglio comunale delibera la decadenza. I consiglieri impugnano la delibera davanti al TAR Calabria per violazione degli artt. 38, 43 e 45 del d. lgs. n. 267/2000, delle previsioni statutarie e dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, chiedendo anche il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti impugnano la delibera pubblicata in seguito e gli atti di surroga. La domanda cautelare è respinta in primo grado; l’appello è accolto ai soli fini della sollecita trattazione del merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, re melius perpensa rispetto alla prognosi cautelare, accoglie la domanda di annullamento. Il nodo è la tempestività dell’avviso di convocazione per la seduta in cui si è verificata la terza assenza. L’art. 12, comma 2, dello Statuto comunale impone la convocazione cinque giorni prima per le sedute ordinarie e fino a un giorno prima per le straordinarie.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il termine per la consegna dell’avviso ai consiglieri è composto da giorni liberi e interi, che devono decorrere interamente prima dello svolgimento dell’attività cui sono preordinati, senza comprendere il giorno iniziale della convocazione né quello finale dell’adunanza. Il riferimento è a Cons. Stato, Sez. I, n. 461 del 2014 e Cons. Stato, Sez. I, n. 2261 del 2010. Tale regola garantisce lo svolgimento con pienezza del ruolo elettivo e la partecipazione effettiva e consapevole del consigliere.
Applicando il principio, la convocazione notificata ai ricorrenti risulta tardiva. Il Collegio precisa di prescindere dall’esistenza di un’ulteriore convocazione per la data originaria, che il Comune assume mai notificata. La violazione dei termini di preavviso determina quindi la lesione delle prerogative dei consiglieri.
Da ciò deriva che l’assenza in quella seduta non avrebbe potuto costituire la terza assenza consecutiva e non poteva integrare il presupposto necessario della decadenza. Il Tribunale annulla il provvedimento e, per il rapporto di presupposizione con le determinazioni successive, dichiara l’invalidità derivata e annulla gli atti di surroga.
Resta invece rigettata la domanda risarcitoria, introdotta in termini generici e priva dell’allegazione e della prova del pregiudizio suscettibile di ristoro. Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.