Termine di 120 giorni per l’ottemperanza decorre dalla notifica del titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 3286 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come l’atto che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile. Non rileva, a tal fine, la spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 cod. proc. civ., che, dopo le modifiche introdotte dalla cd. legge Cartabia, non è più necessaria perché le sentenze siano portate a esecuzione. La formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non presenta quindi profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ. Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando il termine di centoventi giorni sia decorso tra la notifica del titolo e la sua proposizione.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Busto Arsizio, sez. lavoro, n. 601 del 15.09.2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500 annui per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23. Sulla sentenza si è formato il giudicato, attestato dalla cancelleria. Secondo la ricorrente, il Ministero non ha provveduto all’accredito della somma, così lasciando ineseguita la porzione di giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso, esaminando il rapporto tra l’art. 14 d.l. n. 669/1996 e le disposizioni del codice di rito in materia esecutiva. Il termine di centoventi giorni, ha osservato il Tribunale, presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo nel senso dell’art. 474 cod. proc. civ., cioè di un atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, suscettibile di realizzazione coattiva.
La questione ruota attorno alla distinzione tra titolo esecutivo e spedizione in forma esecutiva. Quest’ultima, ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., costituiva il requisito necessario perché le sentenze potessero essere portate a esecuzione secondo il rito civile. Dopo le modifiche della cd. legge Cartabia, tale spedizione non è più necessaria. Ne deriva, secondo il Tribunale, che la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 — che àncora il termine alla notifica del titolo esecutivo — non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ.
Il termine di centoventi giorni decorre dunque dalla notifica del titolo esecutivo, inteso come sentenza munita di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309. Nel caso concreto, tra la notifica del titolo e la proposizione del ricorso è decorso il termine previsto, cosicché il ricorso è stato dichiarato procedibile.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito, per la parte di interesse, il titolo indicato. Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda, dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, con facoltà di adottare gli atti necessari all’adempimento, senza diritto a compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione, con liquidazione determinata tenendo conto della semplicità e della stereotipia delle controversie in materia, e con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.