Ottemperanza al decreto ingiuntivo e prova della cessione del credito (TAR Molise n. 158 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo, la legittimazione attiva del ricorrente presuppone la prova della titolarità del credito azionato. La pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993 tiene luogo della notificazione ex art. 1264 cod. civ., ma non costituisce di per sé prova della cessione: ove il debitore ceduto contesti specificamente l’esistenza del contratto, la società cessionaria deve fornirne adeguata dimostrazione e la pubblicazione può valere al più come indizio. Parimenti inidonea è una bozza contrattuale priva della sottoscrizione dei soggetti muniti del potere di firma. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva.
Il Fatto
Con atto notarile del 2013 una società cedeva a una banca i crediti vantati nei confronti di un consorzio per la somministrazione di energia elettrica. La banca otteneva dal Tribunale di Campobasso il decreto ingiuntivo n. 405/2015, reso esecutivo e non opposto. In seguito la banca cedeva il credito a una società veicolo, che mutava denominazione, e poi lo riacquistava dalla stessa con contratto del 28 aprile 2020, pubblicando l’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
Avviata l’esecuzione, l’opposizione del consorzio si chiudeva con la dichiarazione di inefficacia del pignoramento per difetto di legittimazione attiva. La banca proponeva quindi ricorso per ottemperanza al decreto ingiuntivo, chiedendo l’ordine di pagamento, la fissazione di una somma per ogni ritardo e la nomina di un commissario ad acta. Il consorzio eccepiva, tra l’altro, la carenza di legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio incentra la decisione sulla legittimazione attiva. La ricorrente aveva prodotto due soli elementi a sostegno della propria titolarità: il testo del contratto di riacquisto e l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entrambi sono stati oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto.
Quanto al primo, il contratto è risultato privo della sottoscrizione dei soggetti titolari del potere di firma. Si tratta, osserva il Tribunale, di una mera bozza, incapace di dimostrare l’esistenza stessa del contratto di riacquisto. La ricorrente, nella memoria di replica, non ha contestato direttamente tale rilievo, limitandosi ad argomentazioni apodittiche.
Quanto al secondo, il Collegio aderisce al principio elaborato dalla Suprema Corte in materia di cessioni in blocco. Richiama Cass. civ., sez. I, n. 5617/2020, secondo cui la pubblicazione non ha valenza costitutiva né di sanatoria, non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa e riflette un contenuto informativo minimo. Richiama altresì Cass. civ., sez. III, ord. n. 17944/2023, ove si afferma che la pubblicazione tiene luogo della notificazione ex art. 1264 cod. civ. ma, in caso di contestazione specifica, la cessionaria deve fornire adeguata dimostrazione, potendo la pubblicazione valere al più quale indizio valutabile con altri elementi. Cita infine Cass. civ., n. 3405/2024, che richiede un accertamento complessivo delle risultanze, attribuendo alla notificazione un valore indiziario, specie se avvenuta su iniziativa del cedente.
Nel caso concreto l’avviso era stato proposto per la pubblicazione dalla stessa presunta cessionaria, circostanza che conferma il valore meramente indiziario dello stesso. Esclusa ogni attitudine probatoria autonoma, il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del consorzio resistente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1264 c.c. – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
- Art. 58 TUB – Cessione di rapporti giuridici