Onere di prova sull’epoca di realizzazione dell’abuso e diniego di condono (Cons. Stato n. 10037 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, l’onere della prova dell’ultimazione dell’opera entro la data limite fissata dalla legge grava sul richiedente la sanatoria, poiché solo l’interessato può fornire gli atti e i documenti idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto. Qualora l’amministrazione comunale opponga prove contrarie, quali le aerofotogrammetrie, la mera contestazione della loro attendibilità non è sufficiente, dovendo il richiedente produrre elementi di prova piena di segno opposto. Il diniego di condono, in assenza di una condizione necessaria per il suo conseguimento, costituisce atto doveroso e non richiede la confutazione analitica delle osservazioni difensive, essendo sufficiente una motivazione complessiva e logica priva di elementi nuovi rispetto al preavviso di rigetto. La legittimità del diniego si riflette, in via derivata, sulla consequenziale ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
Il proprietario di un fabbricato in Arzano, già condonato ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, realizzava su parte del lastrico solare una struttura in ferro, poi trasformata in mansarda abitabile senza il previo titolo abilitativo. Ultimato l’intervento nell’ottobre 2002, veniva presentata nel maggio 2004 istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003.
Il Comune di Arzano, dopo la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, respingeva la sanatoria ritenendo — sulla base di una foto aerea del 12 maggio 2003 e dei sopralluoghi del 2004 e 2005 — che il manufatto non esistesse alla data del 31 marzo 2003, termine di riferimento della disciplina invocata. Seguiva l’ordinanza di demolizione. Il T.a.r. per la Campania rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti alle spese; da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, entrambi incentrati sulla pretesa inidoneità del rilievo aerofotogrammetrico a fondare il diniego. Il punto di partenza è processuale: secondo un consolidato orientamento, l’onere di dimostrare l’ultimazione dell’opera entro una certa data incombe sul privato, unico soggetto in grado di fornire elementi probatori inconfutabili (Sez. II n. 5946 del 2025; Sez. VI n. 1924 del 2025).
Sul valore delle aerofotogrammetrie la Corte richiama un principio confermato di recente: quando il Comune opponga prove contrarie, come l’uso di rilievi fotografici aerei, la semplice contestazione della loro legittimità non basta, dovendo il richiedente produrre prova piena contraria (C.G.A.R.S. n. 58 del 2025).
Applicando tali coordinate al caso, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato valorizza la foto aerea del 12 maggio 2003, la D.I.A. dell’11 giugno 2004 con cui si chiedeva la trasformazione in pergolato aperto e il sopralluogo del 3 marzo 2005, allorché l’immobile risultava ancora non ultimato e non concretamente utilizzabile ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b, della legge regionale Campania n. 10/2004. Tali elementi sono ritenuti idonei a suffragare la determinazione, non contraddetta da prove di segno opposto.
Quanto alla censura sull’ingiustizia derivante dall’uso di una documentazione successiva al 31 marzo 2003, la Corte osserva che il rilievo non contraddice le risultanze dell’aerofotogrammetria e va valutato con riferimento al caso concreto. Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude la violazione dell’art. 10-bis: il preavviso di rigetto non impone una confutazione analitica delle osservazioni, ma una motivazione complessiva e logica, priva di elementi nuovi inattesi (Sez. III n. 7644 del 2025). Il passaggio motivazionale, seppure sintetico, è ritenuto esaustivo.
Da ciò deriva l’infondatezza del quarto motivo, che lamentava l’illegittimità derivata dell’atto di demolizione. L’appello è respinto, con condanna degli appellanti in solido alle spese del grado.
Nota della Redazione
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