Piano faunistico venatorio regionale e caccia da imbarcazione (Cons. Stato n. 4912 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quota minima di territorio agro-silvo-pastorale destinata a protezione della fauna selvatica, fissata dall’art. 10, comma 3, legge n. 157/1992 nella misura dal 20 al 30 per cento, si riferisce al territorio di ogni regione e non a ciascun ambito provinciale. La pianificazione faunistico-venatoria è riservata alla Regione, mentre le Province predispongono soltanto i piani di miglioramento ambientale e di immissione della fauna. È pertanto legittimo il piano regionale che concentri la protezione in aree diverse da quella provinciale, senza che la percentuale ridotta di un singolo territorio provinciale integri violazione della soglia. Il divieto di cacciare sparando da natanti, posto dall’art. 21, comma 1, lett. i), legge n. 157/1992, non si estende all’imbarcazione saldamente ormeggiata in corrispondenza dei punti individuati dall’amministrazione regionale, trattandosi di appostamento fisso e non di mezzo di trasporto.

Il Fatto

Le associazioni ambientaliste impugnavano davanti al TAR Veneto il Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027, adottato in esecuzione della Corte costituzionale n. 148 del 2023. Le ricorrenti contestavano l’insufficienza delle aree sottratte all’attività venatoria, la mancata individuazione di zone per l’addestramento dei cani e per gli appostamenti fissi, la percentuale irrisoria di territorio protetto, l’assenza di misure per la valutazione di incidenza e l’elusione delle distanze minime tra appostamenti.

Il TAR respingeva in larga parte il ricorso, dichiarando inammissibili per difetto di legittimazione e per genericità alcuni motivi. Le associazioni appellavano la sentenza, deducendo tre capi di censura relativi alle aree di protezione, alla quota di territorio protetto nella Provincia di Vicenza e alla caccia da imbarcazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per l’estrema genericità della formulazione. Le appellanti si limitavano a descrivere la morfologia delle oasi di protezione senza allegare elementi idonei a dimostrarne l’inidoneità. Il Consiglio di Stato aggiunge precisazioni in punto di fatto non smentite: l’area dell’aeroporto di Istrana non è mai stata computata nel territorio agro-silvo-pastorale, e le oasi Garda Sud, Tessera e Laguna Sud 2 rientrano nella rete Natura 2000, quali Zone di Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione, oltre che nell’IBA individuata dalla LIPU.

Sul secondo motivo la Corte affronta il nodo interpretativo dell’art. 10, comma 3, legge n. 157/1992. Le appellanti sostenevano che la soglia del 20 per cento dovesse essere garantita in ogni ambito provinciale. La Sezione respinge la tesi sul dato letterale: l’art. 8, comma 2, legge regionale n. 50/1993 attribuisce alla Regione il potere di approvare il piano, e il comma 3 dell’art. 10 riferisce la percentuale al territorio «di ogni regione». Alle Province il comma 7 riserva solo i piani di miglioramento ambientale e di immissione della fauna.

Ne deriva che la destinazione a protezione del 7 per cento del territorio vicentino non viola la soglia minima, che opera su base regionale. La sentenza del TAR è confermata sul punto.

Il terzo motivo concerne l’art. 21, comma 1, lett. i), legge n. 157/1992, che vieta di cacciare sparando da veicoli, natanti o aeromobili. La Corte distingue il natante dall’imbarcazione sulla base dell’art. 13, legge n. 50/1971 e dell’art. 1 della stessa fonte. Il regolamento regionale consente l’attività venatoria solo dall’imbarcazione saldamente ormeggiata in punti prestabiliti dall’amministrazione. Tale modalità è compatibile con il divieto statale, perché l’ancoraggio in luoghi individuati esclude il raggiungimento dei luoghi più nascosti e consente la vigilanza venatoria.

L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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