Emersione: no reddito minimo per assistente di datore invalido (TAR Liguria n. 2 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dal d.l. n. 34/2020, il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, il quale presenti dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla propria assistenza, è esentato dalla dimostrazione dei requisiti reddituali minimi previsti dall’art. 9, comma 2, del d.i. 27.5.2020, in forza dell’art. 9, comma 5, del medesimo decreto. Il lavoratore straniero è titolare di una posizione differenziata e qualificata, e quindi della legittimazione a impugnare il diniego, ancorché il procedimento sia attivabile solo su iniziativa del datore. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2024, la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non integra più un ostacolo automatico alla regolarizzazione: l’Amministrazione deve valutare in concreto la pericolosità del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario giunto in Italia nel 2008, aveva in una prima fase ottenuto il permesso di soggiorno. Con sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Milano era stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per avere ceduto un modesto quantitativo di sostanza stupefacente. Sulla base di tale condanna la Prefettura di Genova aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale, provvedimento non ottemperato.
La datrice di lavoro, che lo impiegava come assistente alla persona non autosufficiente, presentò istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020. La Prefettura, previo invio dei motivi ostativi, respinse l’istanza per insufficiente capacità economica della datrice e per la condanna e l’espulsione ritenute ostative. Il lavoratore ha impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo anche il rinvio della discussione in attesa della decisione del giudice ordinario sulla revoca dell’espulsione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo la revoca dell’espulsione non determinante ai fini della decisione. Ha poi disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, secondo cui solo la datrice sarebbe stata legittimata a dimostrare l’idoneità reddituale. Richiamando la consolidata giurisprudenza, anche dello stesso Tribunale, il TAR ha riconosciuto in capo al lavoratore straniero una posizione differenziata e qualificata, idonea a fondare la legittimazione all’impugnazione del provvedimento che incide sull’interesse all’emersione.
Nel merito, il primo motivo è stato accolto. L’art. 9, comma 5, del d.i. 27.5.2020 esenta espressamente dalla verifica reddituale il datore invalido che effettui la dichiarazione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. La datrice aveva dimostrato l’invalidità al 100% con verbale anteriore alla domanda e di aver presentato istanza per il solo ricorrente:circostanze non contestate. Ne è derivata la fondatezza della censura.
Il secondo motivo è stato parimenti accolto. Il diniego si fondava sull’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020, per la condanna in materia di stupefacenti e per l’espulsione conseguente. Il TAR ha osservato che condanna ed espulsione sono strettamente connesse, essendo l’espulsione disposta unicamente a causa della condanna. Ha poi richiamato la sentenza n. 43 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 103, comma 10-c, nella parte in cui non esclude dalla categoria dei reati inerenti agli stupefacenti il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La presunzione iuris et de jure di pericolosità, per un reato a ridotta offensività, impedisce irragionevolmente la verifica in concreto.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati. Restano salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere, da compiersi prescindendo dall’automatismo censurato e verificando la pericolosità in concreto. La novità delle questioni ha giustificato la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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