Obbligo vaccinale e sospensione del militare anche in costanza di malattia (TAR Marche n. 313 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale e la correlata sospensione per il suo inadempimento trovano applicazione per tutti i lavoratori appartenenti alle classi individuate dall’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, ancorché fruiscano di congedi ordinari o straordinari, compreso il congedo per malattia. La legge individua quale unica causa di esonero dall’obbligo la sussistenza di certificate ragioni di salute ostative all’inoculazione del vaccino. In applicazione del principio di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa giustifica la mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, ivi compreso l’assegno alimentare. È inammissibile il confronto con la sospensione cautelare disposta a seguito di procedimento penale o disciplinare, che ha natura provvisoria e non sanzionatoria. La normativa emergenziale non è illegittima per il solo fatto di derogare al codice dell’ordinamento militare, norma di pari grado.

Il Fatto

Il ricorrente, in servizio presso la Guardia di Finanza – Nucleo di Ancona, impugna il provvedimento con cui è stato sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, del D.L. n. 44/2021, a decorrere dall’11 gennaio 2022 e fino al 24 marzo 2022. L’atto dispone che per i giorni di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, che il periodo non è computato nell’anzianità di servizio e non fa maturare la licenza ordinaria.

Il ricorrente deduce l’illegittimità della retrodatazione della sospensione, per essere stato egli assente per malattia dal 10 al 16 gennaio 2022; lamenta il computo di giorni non dovuti e la mancata corresponsione dell’assegno alimentare; sostiene l’inesigibilità dell’obbligo per assenza di un vaccino idoneo alla prevenzione dell’infezione; invoca infine la disparità di trattamento rispetto ai militari sospesi per motivi disciplinari o penali. Chiede la restituzione in integrum della retribuzione e il risarcimento del danno. L’Amministrazione si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso giudicandolo infondato, sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale consolidatasi, dalla quale non ravvisa ragioni per discostarsi. Quanto ai primi due motivi, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’obbligo vaccinale e la sospensione conseguente si applicano a tutti i lavoratori delle classi individuate dalla legge, anche quando fruiscano di congedi. La legge precisa che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività e individua quale unica causa di esonero le certificate ragioni di salute ostative all’inoculazione, richiamando l’art. 4, comma 2, del D.L. n. 44/2021.

Sul piano retributivo, il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 15 del 2023: in applicazione del principio generale di corrispettività, l’assenza della prestazione lavorativa rende non contrastante la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro emolumento. La stessa Corte, nella sentenza n. 188 del 2024 citata dal TAR, ha chiarito che la regola giustifica anche la non erogazione dell’assegno alimentare, considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.

Il terzo motivo è disatteso: la legge fa riferimento ai vaccini distribuiti dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, ampiamente reperibili. Il quarto è privo di fondamento, poiché la sospensione cautelare disposta in pendenza di procedimento penale o disciplinare, ex art. 82 del d.P.R. n. 3/1957 o per contratto collettivo, costituisce misura provvisoria e priva di carattere sanzionatorio, destinata a essere travolta dall’esaurimento dei paralleli procedimenti: le situazioni non sono comparabili, perché nel caso dell’obbligo vaccinale è il lavoratore a sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la prestazione legittimamente esercitabile.

Infine, il Tribunale ritiene inidonea la censura che assume a parametro di legittimità del D.L. n. 44/2021 il codice dell’ordinamento militare, norma di pari grado. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese di lite per le circostanze della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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