Opposizione di terzo avverso i chiarimenti del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3129 del 19.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione di terzo ex art. 108, comma 1, c.p.a., con cui si contesta l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, deve avere ad oggetto la sentenza emessa dal giudice ex art. 114, comma 4, c.p.a. e non l’ordinanza con cui il Tribunale ha reso successivi chiarimenti richiesti dal commissario ad acta nominato ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Quest’ultimo provvedimento giurisdizionale rileva solo ai fini dell’insorgenza dell’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c. La circostanza che l’ordinanza abbia natura decisoria non esime l’opponente dall’impugnare la sentenza di ottemperanza, quando la doglianza investa i poteri del giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
I ricorrenti avevano partecipato alla procedura di progressione economica orizzontale indetta per l’anno 2004 dall’allora Provincia Regionale di Catania. Il Giudice del Lavoro, con sentenza, aveva dichiarato l’illegittimità dell’esclusione di alcuni dipendenti e accertato il loro diritto a partecipare alle procedure per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2007, ordinando all’amministrazione di rinnovarle.
Il TAR aveva poi accolto la domanda ex art. 112 c.p.a. e nominato il commissario ad acta. Su richiesta di chiarimenti di quest’ultimo, il Tribunale aveva precisato, con ordinanza, che per le procedure degli anni 2002-2004 dovesse trovare applicazione il principio della par condicio, con attribuzione ai ricorrenti del punteggio massimo a risorse invariate. Il commissario aveva quindi rideterminato la graduatoria, collocando i terzi in luogo degli odierni opponenti, e approvato il debito fuori bilancio. I ricorrenti impugnavano l’ordinanza e i consequenziali atti, deducendo eccesso di potere giurisdizionale per avere il giudice dell’ottemperanza integrato il dictum del giudice civile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., ha rilevato d’ufficio due profili di inammissibilità: il ricorso era stato proposto quale opposizione di terzo e non quale ordinaria azione di annullamento; inoltre l’opposizione avrebbe dovuto rivolgersi contro la sentenza di ottemperanza e non contro la sola ordinanza.
La sentenza di ottemperanza aveva accolto la domanda ex art. 112 c.p.a. avanzata dalle parti vittoriose nel giudizio civile, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro. Il provvedimento ritenuto lesivo non è dunque l’ordinanza che ha reso i chiarimenti richiesti dal commissario, ma la sentenza che ne costituisce il presupposto logico-giuridico, avendo accertato l’obbligo della P.A. di rinnovare la procedura comparativa.
La Corte osserva che l’interesse concreto e attuale all’opposizione può ancorarsi al momento di adozione dell’ordinanza, ma ciò non esimeva la parte dall’articolare il gravame anche avverso la sentenza di ottemperanza, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. II, 13 ottobre 2022, n. 8755. La tesi dell’ineseguibilità del giudicato conferma l’inammissibilità, perché la contestazione investe in definitiva la sentenza non impugnata.
La ritenuta natura decisoria dell’ordinanza non supera tali argomenti. Nel caso concreto non viene contestata l’interpretazione del giudicato, ma si deduce che il giudice dell’ottemperanza non avesse i poteri, spettanti al giudice ordinario, per fissare i criteri esecutivi: censura che imponeva l’impugnativa della sentenza di ottemperanza. Assorbita ogni altra questione in rito, il ricorso è inammissibile, con compensazione delle spese stante la definizione su profilo rilevato d’ufficio.
Nota della Redazione
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