Annullamento d’ufficio della PAS e necessità del contraddittorio procedimentale (TAR Lazio n. 683 del 12.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procedura abilitativa semplificata prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 appartiene al genus della s.c.i.a.: decorso il termine di trenta giorni senza ordine motivato di non effettuare l’intervento, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita e la situazione del segnalante si consolida. Una volta consolidatasi la fattispecie legittimante, il Comune può esercitare poteri di autotutela atipici, caratterizzati dalla doverosità dell’obbligo di provvedere. Il legittimo esercizio di tale potere, ancorché vincolato nel contenuto, presuppone il previo confronto endoprocedimentale con l’interessato. La totale omissione del contraddittorio vizia l’atto e non è sanata dall’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non essendo evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, né avendo l’Amministrazione fornito la prova contraria.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di un progetto per la produzione di biometano da scarti agricoli, da ubicare nel territorio di un Comune laziale. In data 2 novembre 2022 presenta l’istanza di PAS ai sensi degli artt. 6 e 8 d.lgs. n. 28/2011, seguita da alcune varianti. Il progetto viene ammesso agli incentivi del GSE e la dichiarazione è pubblicata sul BUR regionale, senza che nei successivi centoventi giorni siano proposti ricorsi.

Con nota del 19 febbraio 2024 il Comune annulla la PAS e l’ultima variante, contestando l’esistenza di vincoli non dichiarati e l’incompletezza documentale. Segue una nota del 25 marzo 2024, con cui si afferma che non esiste alcun titolo per l’inizio dei lavori, e successivamente un ordine di non effettuare l’intervento del 15 ottobre 2024, impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare le questioni processuali. Respinta l’istanza di estromissione dell’alienante, per difetto del consenso delle altre parti, sono dichiarati ammissibili gli interventi ad opponendum dei proprietari confinanti, titolari di un interesse anche di mero fatto, e del comitato di residenti, conforme ai criteri dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2015. Gli interventi restano adesivi e non ampliano il thema decidendum.

Nel merito, il TAR qualifica la nota del 19 febbraio 2024 come annullamento in autotutela, a prescindere dal nomen juris, avuto riguardo agli effetti sostanziali e al tenore del dispositivo, che espressamente annulla la procedura. Ribadendo i principi della propria sentenza n. 502 del 16 luglio 2024, il Collegio ricorda che l’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 28/2011 onera il Comune di accertare tutte le condizioni nel termine decadenziale di trenta giorni, incluse quelle di legittimazione alla presentazione.

Essendo decorso quel termine senza ordine motivato e senza convocazione della conferenza di servizi, l’attività di costruzione doveva intendersi definitivamente assentita. Le varianti successive non hanno natura autonoma, ma accedono all’istanza originaria. Il potere di autotutela esercitato ha natura vincolata quanto all’obbligo di provvedere, ma ciò non esonera dal contraddittorio procedimentale.

Il Collegio esclude l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: la complessità del quadro fattuale e giuridico, emersa anche in giudizio, impedisce di ritenere evidente l’insussistenza di un pregiudizio per la ricorrente; né il Comune ha provato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, a fronte delle puntuali contestazioni sui profili di illegittimità posti a fondamento dell’atto.

Identiche considerazioni valgono per il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti: pur formalmente diverso, esso interviene su una dichiarazione presentata ben oltre trenta giorni prima e va parimenti qualificato come annullamento in autotutela, da assoggettare al previo confronto. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, chiamata a rieditare il procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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