L’annullamento in autotutela del permesso condiziona l’ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 751 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che dispone l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo è illegittima quando venga meno il presupposto dell’ordine di demolizione su cui si fonda. Il venir meno del presupposto si verifica quando un’integrazione istruttoria accerti la conformità dell’intervento al permesso di costruire rilasciato e non annullato in autotutela. L’Amministrazione non può procedere all’acquisizione di diritto quando l’opera, realizzata su elementi preesistenti e in base alle indicazioni del Genio civile comunicate all’ente, non presenti variazione essenziale del progetto né incremento volumetrico. Il giudice amministrativo, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l’ordinanza di demolizione e l’atto consequenziale, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese del doppio grado.

Il Fatto

L’appellante impugna la sentenza con cui il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2651/2023, in forma semplificata, ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del dirigente comunale del IV settore Urbanistica n. 8 del 29 giugno 2023. Con quel provvedimento il Comune aveva avvertito la parte che si sarebbe proceduto all’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del fabbricato insistente su due particelle catastali, comprensivo dell’area di sedime.

L’ordinanza si fondava sull’ordine di demolizione n. 8/2019 e sul relativo verbale di non ottemperanza. L’appellante sosteneva che il presupposto fosse superato da una verificazione disposta in altro giudizio e dalla sentenza del TAR Sicilia n. 475/2023, che aveva escluso la difformità di alcune opere. Il Comune si costituiva ribadendo la correttezza della decisione di primo grado. All’udienza del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello richiamando quanto contestualmente deciso sui ricorsi in appello 595/2021 e 917/2023 tra le stesse parti. In quelle decisioni, in accoglimento dei motivi, sono stati annullati i provvedimenti gravati per difetto di istruttoria e contraddittorietà, all’esito di una nuova verificazione esperita nel giudizio n. 917/2023.

Dall’integrazione istruttoria emerge la conformità dell’intervento al permesso rilasciato. L’opera è stata realizzata su elementi preesistenti e in base alle indicazioni del Genio civile, debitamente comunicate all’Amministrazione. Il Collegio esclude che sia stata realizzata una variazione essenziale al progetto con alcun incremento volumetrico.

La Corte sottolinea inoltre che il permesso rilasciato dal Comune non risulta annullato in autotutela. Il titolo abilitativo conserva quindi efficacia e costituisce il parametro di valutazione della legittimità dell’ordine di demolizione e dell’atto consequenziale.

Venendo meno il presupposto dell’ordinanza gravata, anche quest’ultima deve essere annullata, in riforma della sentenza appellata. La soccombenza dell’Amministrazione giustifica la condanna al pagamento delle spese del doppio grado, determinate in dispositivo, con refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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