Annullamento CIL e ordine di rimozione tra difetto di istruttoria e uso (TAR Sicilia n. 3606 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il provvedimento con cui il Comune annulli una CIL e ordini la rimozione di una recinzione sul presupposto dell’uso pubblico della strada occupata, quando l’amministrazione non verifichi la sussistenza dei tre elementi costitutivi della servitù di uso pubblico. La costituzione di tale diritto richiede l’esercizio del transito jure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta, la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere generale e un titolo valido, anche nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile. L’atto deve inoltre graduare la misura e il sacrificio imposto al privato, non potendosi ordinare la rimozione integrale senza considerare la porzione dell’opera riconosciuta su proprietà privata.

Il Fatto

La ricorrente acquistava dai figli un immobile con terreno nel Comune, censito a più particelle. I precedenti proprietari avevano promosso davanti al Tribunale un’azione di regolamento di confini e di rilascio della porzione di terreno occupata dai vicini; la sentenza n. 68/2021 definiva i confini e ordinava il rilascio. In esecuzione di quel giudizio, i tecnici apponevano i termini di confine e la ricorrente presentava una CIL per i lavori di delimitazione.

Con ordinanza n. 16 del 02.04.2021 il Responsabile dell’Area Urbanistica ordinava la rimozione della recinzione e la rimessa in pristino, annullando gli effetti della CIL, sul presupposto dell’uso pubblico della pista rotabile parzialmente occupata. La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, che respingeva l’istanza cautelare monocratica e poi quella collegiale per assenza del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio incentra la decisione sulla carenza di istruttoria. Il Comune, pur dando atto che il procedimento espropriativo non si era mai perfezionato sulle aree interessate, fondava l’ordine sull’uso pubblico della pista rotabile da parte di un numero indeterminato di persone, realizzata con fondi pubblici per garantire l’accesso ai fondi resi interclusi.

Il TAR richiama la giurisprudenza consolidata, da ultimo TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1300 del 04.04.2024, secondo cui la costituzione della servitù di uso pubblico su una strada esige tre concorrenti elementi: l’esercizio del passaggio jure servitutis publicae da una moltitudine indistinta qualificata dall’appartenenza a un ambito territoriale; la concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze generali e di collegamento con la via pubblica; un titolo valido, anche nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile, con il comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto. Sul punto cita anche Cons. Stato, Sez. II, n. 3158 del 18.05.2020 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2296 del 04.04.2022.

Di tali elementi il provvedimento non dà adeguata contezza. Il Collegio esclude che possa valere la spontanea esecuzione di un pregresso ordine di riduzione in pristino da parte del precedente proprietario, da cui l’atto traeva un “riconoscimento di fatto” del diritto pubblico. La ricorrente, con la documentazione prodotta, deduce invece che la strada servirebbe solo l’area della controinteressata, autrice della segnalazione, non interclusa perché servita da viabilità alternativa.

Il Comune avrebbe dovuto valutare la documentazione afferente l’opera pubblica e quella posta a fondamento dell’ordinanza, effettuare gli approfondimenti necessari ed esplicitare il percorso motivazionale. Il TAR accoglie anche la doglianza di difetto di motivazione: l’atto ordina la rimozione integrale della recinzione senza accordare il mantenimento della porzione che la stessa ordinanza riconosce collocata in proprietà privata, non calibrando la misura e il sacrificio imposto al privato.

Il ricorso è quindi accolto per carenza di istruttoria e di motivazione, con assorbimento degli altri motivi e annullamento del provvedimento, fermi restando i successivi atti dell’amministrazione nel rispetto delle coordinate tracciate. Le spese sono dichiarate irripetibili per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *