Condono edilizio e vincolo di immodificabilità: silenzio sempre diniego (TAR Sicilia n. 3605 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, qualora l’area interessata sia sottoposta a un vincolo di immodificabilità assoluta e temporanea disposto dalla legislazione regionale, il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza non può integrare silenzio assenso. Il parere negativo reso dalla Soprintendenza sui beni culturali e ambientali, in quanto espressione di una competenza tecnico-discrezionale sul vincolo paesaggistico, rende il provvedimento comunale di diniego un atto vincolato, la cui motivazione è adeguata e sufficiente per relationem. Le opere abusive realizzate in epoca successiva all’adozione del vincolo non sono suscettibili di sanatoria, non essendo qualificabili come pertinenze e superando comunque il limite del 20% dell’esistente.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato nel 2004 un’istanza di condono edilizio ai sensi della L. n. 326/2003, relativa a un fabbricato ad uso civile abitazione con seminterrato e terrazzo coperto in stile eoliano, sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. La Soprintendenza ha reso parere negativo con nota del 21.07.2020, sul rilievo che la costruzione era stata realizzata in data successiva al decreto assessoriale n. 7720 del 6.10.1995, che aveva disposto l’immodificabilità temporanea delle aree. Il Comune ha quindi respinto l’istanza con provvedimento del 06.11.2020. Propone ricorso gerarchico, sul quale si forma un silenzio, e ricorre al giudice amministrativo deducendo la natura pertinenziale delle opere, l’ultimazione dei lavori prima del 1997, l’operatività del vincolo solo dal 2001 e la formazione del silenzio assenso sull’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro dei vincoli. Sul territorio insiste un vincolo paesistico imposto con D.P.R.S. n. 5098 del 7.09.1966. Nelle more della redazione del piano territoriale paesaggistico, la Regione ha adottato con decreto assessoriale n. 7720 del 6.10.1995, più volte prorogato, un vincolo di immodificabilità assoluta e temporanea, che ha vietato l’edificazione al di fuori delle zone urbanistiche A, B e C. Con successivo decreto n. 5190 del 23.02.2001 sono state dettate le norme di salvaguardia del nuovo piano paesistico.

La ricorrente, nell’autocertificazione allegata all’istanza, ha indicato quale data di ultimazione il 10.01.1997. Le opere risultano pertanto realizzate in zona vietata e in epoca successiva all’adozione del decreto del 1995: ciò conferma la legittimità del diniego. L’apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta conferisce alle determinazioni impugnate contenuto vincolato, rendendo adeguata e sufficiente l’indicazione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento.

Su distinto e concorrente profilo, il Collegio rileva che le opere non hanno natura pertinenziale e superano il 20% dell’esistente richiamato. Inoltre, il silenzio previsto dall’art. 32, comma 43, L. n. 326/2003 è qualificabile come diniego e non come assenso. Resta ferma, in ogni caso, la non configurabilità del silenzio assenso ove l’area sia sottoposta a un vincolo di immodificabilità assoluta.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti della Soprintendenza, mentre sono compensate verso il Comune, attesa la mera difesa di stile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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