Annullato il decreto MASE che travisa il parere di verifica ambientale (TAR Abruzzo n. 341 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il Ministero dell’Ambiente recepisce il parere della Commissione tecnica VIA, citandone soltanto la parte finale e omettendo l’indicazione della possibile riapertura del procedimento subordinata alla produzione di nuova documentazione, travisa il presupposto e va annullato. Il parere della Sottocommissione VIA che, all’esito del riesame imposto in sede cautelare, pervenga a una valutazione diversa da quella iniziale e condizioni l’esito sfavorevole alla mancata produzione documentale, costituisce nuovo esercizio del potere e non è elusivo del dictum cautelare. La nozione di stralcio funzionale rilevante ai fini degli appalti pubblici non è sovrapponibile a quella operante nella valutazione di impatto ambientale. Il ricorso avverso gli atti sostituiti in corso di giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda di condanna al rilascio del provvedimento favorevole presuppone l’esaurimento della discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al Ministero l’avvio della verifica di assoggettabilità a VIA per il primo stralcio del lotto V di un’arteria stradale, intervento finanziato dal Piano Complementare al PNRR. Il progetto riguarda due tratti non continui, separati da un tratto intermedio in galleria che il proponente ha dichiarato destinato a successiva valutazione di impatto ambientale.
All’esito dell’istruttoria la Sottocommissione VIA ha reso parere negativo e il Ministero ha disposto l’assoggettamento a VIA. Il TAR, in sede cautelare, ha accolto la domanda e ordinato il riesame. Il Ministero ha quindi adottato un nuovo parere e un nuovo decreto, che la società ha impugnato con motivi aggiunti, chiedendo anche la condanna al rilascio del provvedimento favorevole.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo: i nuovi provvedimenti non sono meramente confermativi, ma costituiscono autonoma determinazione adottata all’esito di una nuova valutazione, con contenuto in parte diverso. L’interesse si è quindi trasferito sugli atti successivi.
Quanto al nuovo parere della Sottocommissione, le censure sono infondate. Il principio sull’autonomia degli stralci enunciato in sede cautelare era espressamente frutto di sommaria delibazione. La nozione di stralcio funzionale invocata dalla ricorrente appartiene alla disciplina dei contratti pubblici e non è perfettamente sovrapponibile a quella rilevante in materia ambientale. Il nuovo parere tiene conto del dictum: riconosce l’indipendenza geometrica del terzo tratto rispetto alla galleria e subordina la riapertura del procedimento alla produzione di documentazione progettuale e ambientale specifica. Non vi è dunque elusione dell’ordine cautelare.
Il decreto ministeriale è invece viziato. Il Ministero dichiara di uniformarsi al parere, ma ne cita solo l’ultima parte, quella che conferma l’esito sfavorevole in assenza di nuova documentazione. Così facendo oblitera la prospettata riapertura del procedimento e dispone immediatamente l’assoggettamento a VIA, senza assegnare alcun termine per l’approfondimento istruttorio. Il decreto travisa il contenuto del parere e non opera una nuova valutazione dell’autonomia funzionale dello stralcio: va perciò annullato.
Resta assorbita ogni altra censura. Il Collegio esclude la condanna al rilascio del provvedimento favorevole: l’Amministrazione ha dato correttamente esecuzione all’ordinanza cautelare e residuano margini di azione, segnatamente nella richiesta istruttoria e nella valutazione della documentazione eventualmente prodotta. Le spese sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.