TFR pre-ruolo e decadenza ricorso giudice amministrativo dal 15 settembre 2000 (TAR Sicilia n. 3314 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 15 settembre 2000, fissato dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, costituisce termine di decadenza sostanziale e limite assoluto e invalicabile di proponibilità delle domande relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998. Non si tratta di termine processuale, ma di decadenza che comporta l’estinzione della domanda proposta dopo tale data. Superato il limite, sussiste difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice amministrativo sia del giudice ordinario. La natura transitoria della disposizione, volta a regolare il passaggio del contenzioso del pubblico impiego, ha superato il vaglio di legittimità costituzionale. Non sussistono i presupposti dell’errore scusabile quando il termine sia stato già qualificato come decadenziale dalla giurisprudenza.
Il Fatto
La ricorrente prestava servizio non di ruolo presso un Comune con contratto a tempo determinato dal 1980 al 1985, poi a tempo indeterminato fino al 2017, anno di cessazione per quiescenza. Chiedeva la liquidazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo pre-ruolo, ma l’istanza veniva rigettata per intervenuta prescrizione. Dopo la dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente e l’insediamento dell’Organismo straordinario di liquidazione, la ricorrente chiedeva l’ammissione al passivo del credito di circa 5.341,17 euro.
La Commissione Straordinaria di Liquidazione comunicava il preavviso di diniego e, valutate le osservazioni, non ammetteva la domanda per decorso della prescrizione. La ricorrente impugnava quindi la deliberazione davanti al giudice amministrativo, deducendo violazione di legge, eccesso di potere ed errori di fatto e di diritto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio un profilo di inammissibilità e ne dà avviso al difensore in udienza. La questione attiene alla credibilità del credito maturato nel periodo pre-ruolo, anteriormente al 30 giugno 1998, e dunque alla ripartizione di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.
Il d.lgs. n. 165/2001, all’art. 69, comma 7, attribuisce al giudice ordinario le controversie sul periodo successivo al 30 giugno 1998, mantenendo la giurisdizione esclusiva amministrativa per quelle anteriori solo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Il Collegio qualifica quel termine come limite assoluto di proponibilità, richiamando il consolidato orientamento di merito (TAR Catania n. 3167/2022; TAR Catanzaro n. 1623/2022; TAR Palermo n. 2973/2020).
La Corte precisa che non si tratta di termine processuale, ma di decadenza sostanziale: il suo superamento comporta l’estinzione della domanda e il difetto assoluto di giurisdizione di entrambi i plessi, come affermato da Cons. Stato n. 4415/2018. La natura transitoria della norma, diretta a regolare il passaggio del contenzioso, ha già superato il vaglio di costituzionalità.
Nel caso concreto il ricorso è stato proposto solo nel 2021, in epoca di gran lunga successiva alla maturazione del termine. Non sussistono i presupposti della rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché fin dal 2001 la giurisprudenza regolatrice (Cass. civ., Sez. Un. n. 139/2001) aveva qualificato la data come termine di decadenza.
Il ricorso è pertanto inammissibile. La mancata costituzione dell’Amministrazione esonera il Collegio dalla statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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