Prova rigorosa della preesistenza del manufatto e condono edilizio (TAR Lazio n. 12011 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, l’onere di provare l’epoca di realizzazione di un immobile, al fine di invocare l’applicazione della disciplina più favorevole, grava sul privato interessato. Tale prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca, ovvero su elementi oggettivi; l’eventuale incertezza non può che ridondare a danno del privato. Le rappresentazioni cartografiche stilizzate, come gli stralci della Carta I.G.M., non integrano la prova richiesta, così come non sono sufficienti gli estratti di mappa catastale che attestino l’esistenza del bene solo in epoca successiva. Non assumono, inoltre, alcuna rilevanza le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o le semplici dichiarazioni rese da terzi, che non comprovano la consistenza originaria del manufatto. La mancata dimostrazione della corrispondenza qualitativa e quantitativa tra la consistenza preesistente e quella attuale dell’immobile preclude l’accoglimento della domanda di sanatoria.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui il Comune aveva respinto definitivamente la loro istanza di condono edilizio, presentata ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale Lazio n. 12/2004, relativa a un manufatto rurale. L’amministrazione aveva motivato il rigetto sulla base di tre distinte ragioni: l’eccedenza del volume rispetto al limite del 20% previsto dalla legge regionale, il contrasto con le prescrizioni urbanistiche per le zone agricole e l’insanabilità dell’intervento per la presenza di un vincolo paesaggistico. I ricorrenti contestavano il provvedimento, sostenendo che il manufatto esistesse sin dal 1936 e che, pertanto, i vincoli e le prescrizioni sopravvenuti non potessero trovare applicazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il thema decidendum, osservando come l’intera prospettazione dei ricorrenti si fondasse sull’assunto della preesistenza del manufatto al 1936. Ha quindi richiamato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la prova dell’esistenza e della consistenza di un immobile a una determinata data grava sul privato che intenda beneficiare della normativa edilizia più favorevole, e deve essere rigorosa, basata su elementi certi e univoci.
Il Collegio ha esaminato gli elementi istruttori prodotti dai ricorrenti. L’estratto della mappa catastale del 1985, pur attestando l’esistenza di un immobile a quella data, non forniva alcuna indicazione circa la sua edificazione anteriore al 1936. Anche lo stralcio della Carta I.G.M. è stato considerato una mera rappresentazione grafica stilizzata, non idonea a costituire la prova rigorosa richiesta. Pur volendo ammettere che il manufatto esistesse nel 1936, inoltre, mancava la prova della corrispondenza qualitativa e quantitativa con la consistenza attuale, considerato che gli stessi ricorrenti avevano dichiarato di aver provveduto al completo rifacimento delle parti crollate.
Il Tribunale ha infine negato rilievo alla dichiarazione del 1986, in quanto non attestante l’esistenza del manufatto prima di tale data, e ha escluso che possano assumere rilevanza le dichiarazioni sostitutive rese da terzi. La richiesta di C.T.U. formulata dai ricorrenti è stata ritenuta esplorativa, e come tale non accoglibile, in quanto volta a sopperire a una carenza probatoria già in atti. Il ricorso è stato pertanto respinto, non essendosi i ricorrenti confrontati con la triplice motivazione del provvedimento impugnato.
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Nota della Redazione
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