Tariffe autostradali, annullata la nota di differimento fondata su norme incostituzionali (Cons. Stato n. 4366 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti differisce il termine di conclusione del procedimento di adeguamento tariffario autostradale, in applicazione delle disposizioni di legge che tale differimento prevedono, è illegittima quando quelle disposizioni siano state dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza emessa nel giudizio nel quale l’atto è stato impugnato. La declaratoria di incostituzionalità opera ex tunc e travolge la base legislativa del provvedimento, salvo il limite dei rapporti esauriti o coperti da giudicato. Il vizio di illegittimità opera in senso oggettivo e non richiede alcun elemento soggettivo né rimproverabilità della condotta amministrativa. L’annullamento della nota ha natura caducatoria e non si estende alla fondatezza della pretesa tariffaria. Il giudice amministrativo non può decidere nel merito della variazione, che resta affidata alla doverosa interlocuzione tra le parti.

Il Fatto

La società concessionaria dell’autostrada Aosta – Traforo del Monte Bianco ha impugnato la nota con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato l’assenza dei presupposti per l’adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2023. L’atto richiamava l’art. 10, comma 4, d.l. n. 198/2022 e l’art. 13, comma 3, d.l. n. 162/2019, disposizione che differisce il termine per l’adeguamento delle tariffe fino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finamziari.

Il TAR Valle d’Aosta ha respinto il ricorso. In appello la Sezione, con sentenza parziale non definitiva, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni richiamate, sospendendo il giudizio. La Corte costituzionale ha accolto le questioni, dichiarando illegittime le norme sul differimento dei termini procedimentali e, in via consequenziale, quelle che li avevano ulteriormente prorogati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze. La nota impugnata non decide la variazione tariffaria, che richiede decreto motivato del Ministro delle infrastrutture di concerto con quello dell’economia, ma ha quale unico contenuto il differimento del termine del procedimento. Il Ministero dell’economia, estraneo all’adozione e alla concertazione dell’atto, è pertanto estromesso dal giudizio.

Nel merito la Sezione qualifica l’atto come nota di mero differimento, non di diniego. La sua lesività deriva dalla mancata approvazione dell’adeguamento annuale a causa del differimento disposto dalla legge, con incidenza sul tempo della provvista finanziaria, elemento rilevante per l’attività imprenditoriale. Ne segue l’infondatezza della censura di incompetenza del Direttore generale, non trattandosi di atto di approvazione delle variazioni.

La Corte costituzionale, con la sentenza richiamata, ha dichiarato illegittime le disposizioni sul differimento dei termini perché violano il principio di continuità dell’azione amministrativa e l’istituto del silenzio inadempimento, determinando la deresponsabilizzazione dei dipendenti e la copertura legislativa di condotte foriere di responsabilità. La pronuncia produce svantaggi per la parte privata e altera la parità delle parti e l’equilibrio contrattuale.

Il Collegio esclude che la Corte abbia censurato la correlazione tra i due procedimenti, di aggiornamento del piano economico-finanziario e di adeguamento tariffario, rinvenendone anzi una ragione giustificativa. Le censure dell’appellante su tale correlazione sono quindi infondate e comunque assorbite.

Quanto agli effetti della declaratoria, la Sezione richiama l’art. 136 Cost. e l’art. 30, comma 3, legge n. 87/1953, confermando l’efficacia ex tunc della pronuncia, salvo il limite dei rapporti divenuti irrevocabili. Poiché la nota è stata impugnata entro i termini di decadenza ed è sub iudice, essa beneficia degli effetti retroattivi. Venuta meno la base legislativa, la nota è annullata, in accoglimento dell’appello. Resta assorbito ogni altro profilo e il giudice non si pronuncia sulla fondatezza della pretesa. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *