Annullamento parziale della limitazione ENAC e continuità del provvedimento di handling (TAR Lombardia n. 1367 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale parziale di un provvedimento di limitazione dell’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra aeroportuale non travolge le parti non pregiudicate, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici. Il successivo atto con cui l’Autorità attualizza le limitazioni già vigenti, in ragione della cessazione dell’emergenza sanitaria e dell’adeguamento al giudicato, non integra esercizio del potere di annullamento d’ufficio né di revoca, e non produce effetti retroattivi. Esso si pone in continuità sostanziale con il provvedimento originario. Le istanze di estensione del certificato di idoneità presentate durante la vigenza della limitazione sono legittimamente irricevibili. Non sussiste violazione della normativa sulla libera concorrenza, costituendo la limitazione un’eccezione normativamente prevista alla liberalizzazione del settore.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un certificato di idoneità per lo svolgimento dei servizi di handling presso altri scali, ha chiesto a ENAC l’estensione dello stesso per operare anche sull’aeroporto di Milano Malpensa. Con nota del 2 maggio 2023, la Direzione Aeroportuale ha comunicato di non poter avviare il procedimento di accertamento dei requisiti, in ragione della vigenza del provvedimento di limitazione adottato dal Direttore Generale nel 2019.
Avverso tale nota la società ha proposto ricorso, poi integrato da motivi aggiunti contro il provvedimento di rivalutazione della limitazione del 4 luglio 2023, il provvedimento ricognitorio dei prestatori operanti e il nuovo Regolamento ENAC sulla certificazione, nonché, con ulteriore atto, contro il provvedimento di rettifica di errore materiale. La ricorrente assumeva l’avvenuto annullamento integrale del provvedimento del 2019 a seguito di una precedente sentenza del Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto le questioni di rito. Dispone l’estromissione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, privo di legittimazione passiva, non avendo adottato né partecipato al procedimento, imputabile in via esclusiva a ENAC nell’esercizio dei poteri attribuiti dagli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 18/1999. Dichiara inoltre inammissibile l’intervento ad adiuvandum di un’operatrice del sedime aeroportuale, poiché l’art. 28, comma 2, c.p.a. esige che l’interventore riceva un vantaggio, anche mediato, dall’accoglimento del ricorso: nel caso di specie il vantaggio è ipotetico ed eventuale.
Nel merito, il Collegio respinge il ricorso principale. La precedente sentenza aveva annullato il provvedimento del 2019 solo parzialmente, per difetto di istruttoria e in relazione ai riflessi sulla posizione dell’allora ricorrente, con accoglimento “nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione”. L’annullamento parziale è coerente con il principio di conservazione, che consente la rimozione del provvedimento solo per la parte contra legem. Alla data dell’istanza di estensione, dunque, la limitazione era ancora in vigore e legittimamente ENAC ne ha escluso l’esame. La violazione delle tempistiche regolamentari non integra profilo di illegittimità, non trattandosi di termini perentori.
Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale esclude che il provvedimento del 4 luglio 2023 costituisca esercizio del potere di autotutela ai sensi degli artt. 21 nonies e 21 quinquies della legge n. 241/1990: mancano i riferimenti ai vizi di legittimità e alle ragioni di interesse pubblico. L’atto risponde invece a un duplice innesco eteronomo — la rivalutazione imposta dalla fine dell’emergenza pandemica e l’adeguamento al giudicato — e mantiene la durata delle limitazioni già fissata al 5 giugno 2026, in continuità sostanziale con il provvedimento del 2019.
Il Collegio rileva poi un difetto di interesse rispetto alla nota del 4 luglio 2023, non avendo essa portata lesiva per un prestatore terzo, incidendo le variazioni solo sugli utenti in autoproduzione. L’impugnazione del Regolamento è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza di interesse, avendo la stessa ricorrente dichiarato il carattere meramente tuzioristico dell’impugnazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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