Annullamento del permesso per vizio sostanziale e demolizione come atto dovuto (TAR Puglia n. 1538 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del permesso di costruire fondato sull’accertato difetto di legittimazione del richiedente, che ha incluso nel progetto un’area di proprietà di terzi, integra un vizio sostanziale attinente alla concreta sussistenza dello ius aedificandi e non un vizio meramente procedurale. Esso non consente pertanto il ricorso alla fiscalizzazione prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, che presuppone vizi delle procedure astrattamente convalidabili. Una volta annullato il titolo per vizi sostanziali, l’adozione dell’ingiunzione di demolizione si configura quale atto dovuto, con esclusione di ulteriori esigenze istruttorie e dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR Puglia l’ordinanza con cui il Comune di San Pancrazio Salentino ha ingiunto la demolizione di un immobile. Il titolo edilizio era stato rilasciato nel 2018, poi annullato in autotutela per assenza di legittimazione attiva del richiedente, non proprietario di una porzione del lotto. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 18.07.2024, ha respinto il ricorso avverso l’annullamento, accertando che l’intervento concerneva anche una particella di proprietà di terzi.
All’esito di quel giudizio il Comune ha adottato l’ingiunzione di demolizione dell’intero fabbricato. I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento per mancata specificazione dell’estensione dell’area di terzi, per la sproporzione rispetto alla tutela richiesta dai confinanti nel giudizio civile, per la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso muovendo dall’art. 38 del T.U. Edilizia, che consente la sanzione pecuniaria in caso di annullamento del permesso solo quando sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative. La norma, osserva il Collegio, opera un temperamento limitato ai vizi procedurali convalidabili.
Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 2020, il TAR sottolinea che il riferimento ai vizi delle procedure delimita l’ambito applicativo della fiscalizzazione. La tutela dell’affidamento non può tradursi in un condono amministrativo che deroghi alle previsioni urbanistiche. Nei casi di annullamento intervenuto su istanza di proprietario limitrofo, la fiscalizzazione vanificherebbe la tutela del terzo.
Nel caso concreto, l’annullamento del permesso è stato determinato dall’accertato difetto di legittimazione dei richiedenti, che hanno incluso nel progetto una particella non nella loro disponibilità. Il vizio non si esaurisce nella dimensione procedurale, ma investe il piano sostanziale dello ius aedificandi. Non era quindi possibile procedere ai sensi dell’art. 38 del T.U. Edilizia.
Da ciò deriva che l’adozione dell’ingiunzione di demolizione costituisce atto dovuto. Il carattere vincolato dell’attività repressiva degli illeciti edilizi esclude ulteriori esigenze istruttorie e l’obbligo di garantire la partecipazione procedimentale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 10526 del 2024, secondo cui non è configurabile un interesse protetto alla partecipazione ai fini dell’emissione dell’ordine di demolizione.
Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. La particolarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.