Annullamento del piano regionale dell’aria e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sicilia n. 3177 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento, anche parziale, del Piano regionale di tutela della qualità dell’aria determina il venir meno dell’efficacia del Piano di azione a breve termine che ne costituisce attuazione, dovendo quest’ultimo essere riformulato alla luce della nuova edizione del piano presupposto. Ne consegue che il ricorso proposto avverso il piano attuativo, quando il piano presupposto sia stato annullato in sede di cognizione con sentenza passata in giudicato, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria di improcedibilità non presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, ma riposa sul venire meno dell’utilità della pronuncia per la parte ricorrente. La parziale caducazione del piano sovraordinato impone una rimodulazione del piano attuativo, che non può essere disapplicato né conservare efficacia autonomamente.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il Piano di azione a breve termine per l’area ad elevato rischio di crisi ambientale del Comprensorio del Mela, adottato ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 155/2010, con gli atti presupposti e prodromici consistenti nella nota assessoriale di trasmissione alla Giunta e nella nota di ARPA Sicilia. Il Piano costituiva attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 268 del 18.07.2018, con cui era stato approvato il Piano regionale di tutela della qualità dell’aria: la misura M25 imponeva l’aggiornamento dei piani di azione a breve termine già adottati.

Avverso il Piano regionale la società aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Sicilia, sede di Palermo, deciso con sentenza n. 1620 del 27.07.2020, passata in giudicato, che aveva accolto il gravame nei limiti di cui in motivazione. Nel presente giudizio la ricorrente aveva dedotto anche l’invalidità derivata del Piano attuativo. Le amministrazioni intimate hanno eccepito l’inammissibilità per impugnazione di atti endoprocedimentali e, in subordine, hanno chiesto il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha sottoposto ai difensori la questione della possibile improcedibilità del gravame, alla luce dell’intervenuto annullamento del Piano regionale. La verifica investe quindi la permanenza dell’interesse a una decisione di merito sull’atto attuativo.

La Sezione ha richiamato la sentenza n. 1620 del 27.07.2020 del TAR Palermo, che aveva annullato il Piano regionale nella parte in cui, anche in conseguenza della presupposta zonizzazione, imponeva alla società misure e attività comportanti oneri ingenti e sproporzionati a fronte di dati non conformi ai presupposti normativi e rispetto al beneficio ambientale perseguito. L’espressione “nei limiti di cui in motivazione” va letta proprio in correlazione a tale statuizione.

Da ciò deriva, secondo il Collegio, una duplice conseguenza. Da un lato, la parziale caducazione impone una rimodulazione del Piano regionale. Dall’altro, viene meno l’efficacia del Piano di azione a breve termine, che dovrà essere riformulato alla luce della nuova edizione del piano sovraordinato. Il rapporto di presupposizione tra i due atti impedisce di conservare autonomamente efficacia al piano attuativo.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, non essendo più utile per la ricorrente una pronuncia di merito su un atto destinato a essere rifatto. Le spese sono compensate, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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