Revocazione per errore di fatto e omesso esame di documenti nuovi (Cons. Stato n. 4462 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione è impugnazione a critica vincolata, proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge, e la sussistenza dei relativi presupposti è condizione dell’azione, da esaminarsi d’ufficio nella fase rescindente. L’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione. Non integra il vizio revocatorio la mancata pronuncia su tutte le argomentazioni di parte, né la contestazione sull’attività valutativa del giudice, perché in tali casi si configura un errore di giudizio, non percettivo. Neppure giustifica la revocazione il mancato esame di un documento o di altra prova, potendosi al più configurare errores in iudicando, estranei alla norma. L’errore deve inoltre essere determinante secondo un nesso di causalità logico-giuridica e cadere su un punto non espressamente controverso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Campania i provvedimenti con cui il Comune aveva respinto le istanze di condono edilizio presentate dal suo dante causa e ingiunto la demolizione delle opere abusive. Il ricorso era stato respinto con sentenza n. 660 del 2021. L’appello, affidato a tre motivi, è stato a sua volta rigettato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5254 dell’11 giugno 2024, che ha escluso la prova sulla data di ultimazione dei lavori e la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono.
Il soccombente ha quindi proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., deducendo che la sentenza avrebbe trascurato documenti depositati solo in appello perché rinvenuti successivamente, in particolare un preventivo per la fornitura di infissi del 1983, ritenuto idoneo a dimostrare l’ultimazione del fabbricato entro il termine per il condono. Comune e controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla natura eccezionale del mezzo, strutturato in una fase rescindente necessaria e in una rescissoria eventuale. I requisiti di proposizione costituiscono presupposto dell’azione e vanno verificati d’ufficio: in loro difetto il ricorso è inammissibile.
Quanto all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’errore revocatorio è solo quello di percezione su un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o eccezione. Non lo integra il mancato esame analitico di tutte le argomentazioni di parte, né la contestazione sull’attività valutativa del giudice, che attiene all’errore di giudizio. Il vizio non può riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive, perché le argomentazioni giuridiche non sono “fatti”. Neppure il mancato esame di un documento o di altra prova offre ingresso alla revocazione, configurandosi semmai un error in iudicando. L’errore deve infine essere determinante secondo un nesso logico-giuridico e cadere su un punto non espressamente controverso.
Applicando tali principi, la doglianza sull’omesso esame dei documenti nuovi attiene a un profilo che potrebbe al più costituire error in iudicando, estraneo alla norma. La questione, inoltre, è stata espressamente controversa in appello: Comune e controinteressata avevano eccepito l’inammissibilità del deposito documentale e la sentenza impugnata ha dichiarato di poter prescindere dall’esame delle eccezioni. Il silenzio sul punto va quindi letto come rigetto implicito dell’istanza di produzione, non come svista percettiva.
Difetta, in ogni caso, il carattere determinante: il preventivo è privo di data certa anteriore al 1° ottobre 1983, non indica l’indirizzo dell’immobile di destinazione e non attesta sopralluoghi o misurazioni in loco; la precisione delle misure degli infissi non prova il completamento del fabbricato. La doglianza sollecita dunque una rivalutazione del merito probatorio estranea al giudizio di revocazione. La Corte aggiunge, sul deposito in appello ex art. 104, comma 2, cod. proc. amm., che il ricorrente non ha dimostrato l’impossibilità incolpevole di produrre i documenti in primo grado, essendo il locale già nella sua disponibilità.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese liquidate in € 5.000,00 per ciascuna parte.
Nota della Redazione
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