Annullamento regionale del permesso di costruire e obbligo di comparazione dell’interesse pubblico (Cons. Stato n. 3781 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 380/2001, cui si correla quello dell’art. 34 della legge regionale Lazio n. 15/2008, costituisce espressione del medesimo potere di annullamento d’ufficio disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con la specialità dell’oggetto e del soggetto titolare del potere, la Regione. L’illegittimità del titolo edilizio è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’atto, che non può coincidere con il mero ripristino della legalità. La comparazione degli interessi deve essere puntualmente esplicitata nella motivazione, tanto più quando l’annullamento intervenga a distanza di molto tempo dal rilascio del titolo. L’onere motivazionale può attenuarsi solo in presenza di interessi pubblici autoevidenti o di una non veritiera prospettazione del privato, che escluda l’affidamento incolpevole.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni inseriti nel piano di lottizzazione “Il Cerreto” nel Comune di Canale Monterano, ottenevano nel gennaio 2013 il permesso di costruire per un villino. Nel settembre 2015 la Regione Lazio acquisiva presso il Comune una pluralità di fascicoli relativi a titoli edilizi rilasciati dal 2012, esaminandone in via sommaria ventitré in quanto per essi erano ipotizzabili violazioni della normativa.
Con nota del dicembre 2016 la Regione avviava il procedimento di annullamento, contestando la realizzazione delle opere senza autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, per la pretesa presenza di un vincolo boschivo. Con delibera di Giunta n. 433 del 25 luglio 2017 il titolo veniva annullato. Il TAR Lazio, con sentenza n. 18600/2023, respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti alle spese. Proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio per trattazione congiunta con altro ricorso: pur essendo identici i motivi di gravame, diverso è il titolo edilizio e diversa la particella catastale, e quindi diverse possono risultare la consistenza e le caratteristiche dei fondi.
Nel merito, il Consiglio di Stato qualifica il potere regionale come autotutela speciale, riconducibile all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, salva la specialità del termine decennale, che resta vigente. Il principale elemento di diversità rispetto al modello generale è costituito dal tempo di esercizio del potere, comunque entro diciotto mesi dall’accertamento della violazione; restano invece immutati gli altri presupposti, espressione del principio di tutela dell’affidamento e di certezza dei rapporti giuridici. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 7367 del 2024, Cons. Stato, sez. IV, n. 1824 del 2022 e Cons. Stato, sez. VII, n. 11386 del 2023.
L’illegittimità del titolo non è sufficiente: deve sussistere un interesse pubblico concreto e attuale, che non può ridursi al ripristino della legalità violata. La comparazione tra tutela del territorio e affidamento dei privati va esplicitata nella motivazione, ancor più se l’intervento avviene a distanza di molto tempo dal rilascio (Cons. Stato, sez. VII, n. 1536 del 2024).
La Corte richiama l’Adunanza plenaria n. 8 del 2017, secondo cui l’annullamento intervenuto a distanza temporale considerevole deve essere motivato sull’interesse pubblico concreto e attuale, tenendo conto degli interessi dei destinatari. Il mero decorso del tempo non consuma il potere, l’onere motivazionale può attenuarsi per la rilevanza degli interessi tutelati, e non è configurabile affidamento in caso di non veritiera prospettazione dei fatti. Valorizza inoltre la Corte costituzionale n. 88 del 2025. Tali principi valgono per ogni annullamento d’ufficio, comunale o regionale.
Nel caso concreto mancano gli elementi di autoevidenza: non risulta alcuna falsità nelle dichiarazioni poste a corredo dell’istanza, né una errata rappresentazione dei luoghi idonea a fuorviare l’amministrazione. A fronte di un titolo risalente al 2013 e di un annullamento del 2017, la Regione avrebbe dovuto valutare l’interesse pubblico attuale e compararlo con l’interesse alla conservazione del titolo. Il provvedimento non contiene alcuna comparazione né menzione delle posizioni soggettive coinvolte: manca una pur minima motivazione. L’appello è pertanto accolto, la delibera annullata e le spese dei due gradi compensate.
Nota della Redazione
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