Terzo condono e vincoli relativi: sanabili solo opere di minore rilevanza (TAR Sicilia n. 120 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), restando esclusi i nuovi volumi e le nuove superfici paesaggisticamente intese. Il divieto opera a prescindere dalla natura assoluta o relativa del vincolo. Il silenzio assenso in materia paesaggistica non è configurabile, essendo l’art. 46 della L.R. n. 17/2004 tacitamente abrogato e comunque riferito alle autorizzazioni ad eseguire opere, non ai nulla osta in sanatoria. Il provvedimento di diniego su potere interamente vincolato non richiede preavviso di rigetto, né motivazione sull’interesse pubblico in ragione del tempo trascorso.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile nel Comune di Malfa, ha realizzato senza titolo due monolocali, un locale lavanderia e una copertura di porzione esterna, con modifica della destinazione d’uso del vano garage. Ha presentato istanza di condono ex art. 32 della legge n. 326/2003 e art. 24 della L.R. n. 15/2004, chiedendo il parere alla Soprintendenza, che lo ha espresso in senso sfavorevole, qualificando le opere come grave danno in area di interesse paesaggistico.

Avverso il parere il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico all’Assessorato, rimasto senza risposta, e ha quindi impugnato il silenzio-rigetto e il parere negativo, deducendo violazione del preavviso di rigetto, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento della sentenza n. 252/2022 e formazione del silenzio assenso ex art. 17, comma 6, della L.R. n. 4/2003.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la Circolare assessoriale n. 2/2022, adottata all’indomani della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 19/2021. Da quella pronuncia discende l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo relativo.

Il Collegio aderisce all’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 32, comma 27, lettera d), esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili vincolati, salvo che ricorrano congiuntamente quattro condizioni: realizzazione antecedente al vincolo, conformità urbanistica, appartenenza alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto difetta il requisito delle opere minori, poiché gli interventi hanno comportato nuovi volumi e superfici. La distinzione tra volumi e volumi tecnici, o tra interrati e fuori terra, è irrilevante sotto il profilo paesaggistico.

Quanto al dedotto silenzio assenso, l’art. 17 della L.R. n. 4/2003 è norma speciale riferita a fattispecie di condono diverse, e il relativo procedimento non è stato attivato. L’art. 46 della L.R. n. 17/2004 è stato tacitamente abrogato dalla L.R. n. 5/2011, che richiama dinamicamente la legge n. 241/1990, il cui art. 20, comma 4, esclude il silenzio assenso per il patrimonio culturale e paesaggistico.

Le censure di difetto di istruttoria e motivazione sono infondate: il parere è motivato per relationem ex art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990 e, trattandosi di atto vincolato, non richiede comparazione con l’interesse privato. Il tempo trascorso non ingenera affidamento, secondo l’Adunanza Plenaria n. 9/2017. Il preavviso di rigetto è superfluo in ragione del carattere vincolato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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