Limiti dimensionali agli esercizi alimentari nel Sito UNESCO e ragionevolezza (Cons. Stato n. 2339 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ragionevole e proporzionato il limite minimo di superficie di vendita di 100 mq, fissato dal Regolamento dell’Assemblea Capitolina per l’apertura e il trasferimento degli esercizi di vicinato alimentari nell’area del Sito UNESCO, senza distinzione per tipologia merceologica. Il parametro unico risponde alla ratio legis di elevare la qualità dell’offerta ed evitare la proliferazione di attività di scarso pregio in zone di eccezionale rilievo storico e culturale. La scelta di non differenziare per categorie di prodotto non è discriminatoria, ma coerente con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con il buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Il sindacato di ragionevolezza verifica la congruità del mezzo rispetto al fine, non la opportunità della misura.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato una S.C.I.A. per il trasferimento di sede della propria attività di vicinato alimentare in un locale del centro storico romano, ricadente nell’area del Sito UNESCO. L’Amministrazione capitolina ha comunicato l’inefficacia della segnalazione, rilevando che la superficie di vendita dichiarata, pari a 77 mq, era inferiore alla soglia minima di 100 mq imposta dal Regolamento D.A.C. n. 109/2023.

La società ha impugnato il provvedimento e le norme regolamentari applicate, lamentando che il limite dimensionale fosse irragionevole, gravoso e lesivo della piccola imprenditoria, oltre che applicato indistintamente a nuove aperture e trasferimenti di titoli già conseguiti. Il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso, annullando le disposizioni nella parte relativa alla soglia dei 100 mq per difetto di istruttoria. Roma Capitale ha proposto appello avverso tale statuizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio di ragionevolezza, precisando che esso opera come canone di razionalità e proporzionalità del mezzo rispetto al fine, e non come strumento di sindacato sull’opportunità delle scelte amministrative. Richiamando la propria sentenza n. 112 del 2026, resa sulla medesima questione, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i vizi di istruttoria e di motivazione ravvisati dal giudice di primo grado.

Secondo la Sezione, il difetto di istruttoria non è riscontrabile. L’Amministrazione ha individuato un unico parametro dimensionale per tutti i locali del Sito UNESCO proprio per evitare distinzioni arbitrarie tra operatori. Differenziare per tipologia di prodotto, come suggerito dal TAR, avrebbe anzi comportato il rischio di una disparità di trattamento, in contrasto con l’art. 3 Cost., posto che il d.lgs. n. 114/1998 classifica gli esercizi di vicinato per settore alimentare e non alimentare, senza riferimento alle categorie merceologiche della normativa previgente.

La soglia dei 100 mq costituisce misura intermedia rispetto al limite massimo di 250 mq previsto dalla normativa regionale e regolamentare. Tale proporzionalità garantisce, al netto degli spazi occupati da arredi e attrezzature, un’adeguata fruibilità degli spazi destinati alla circolazione della clientela e del personale, e risponde alla finalità di contenere gli assembramenti nelle aree congestionate dai flussi turistici.

Il Collegio esclude che la nota del Dipartimento Sviluppo Economico costituisca motivazione postuma: essa ha valore illustrativo della chiara ratio legis, a fronte di circostanze di fatto notorie quali il pregio storico e ambientale del sito. Il potere regolamentare trova fondamento nell’art. 31 del d.l. n. 201/2011 e nella L.R. Lazio n. 22/2019, ed è coerente con la direttiva 2006/123/CE, che ammette restrizioni all’iniziativa economica per motivi imperativi di interesse generale, tra cui la tutela dell’ambiente urbano e del patrimonio storico e artistico.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo è respinto. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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