Annullamento parziale della SCA richiede motivazione su interesse pubblico attuale e affidamento (TAR Sicilia n. 1568 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione annulla una segnalazione certificata di agibilità adottato oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990 può qualificarsi come esercizio del potere di autotutela solo se rispetta i presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La motivazione deve quindi esplicitare l’interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento, la valutazione comparativa con l’interesse del privato alla conservazione degli effetti e l’affidamento maturato. Il mero richiamo ai profili di illegittimità della segnalazione non integra tali presupposti e determina l’illegittimità del provvedimento. Il certificato di agibilità e il titolo edilizio rispondono a presupposti diversi e non sovrapponibili.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’unità immobiliare, presentano in data 29 marzo 2024 una segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell’art. 24, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001, dopo aver eseguito lavori di ristrutturazione. Il Comune, con provvedimento del 27 maggio 2024, ne dispone l’annullamento; successivamente, con l’atto impugnato del 16 luglio 2024, annulla e sostituisce quel provvedimento, confermando l’annullamento della segnalazione e articolando più analiticamente i motivi.

I ricorrenti impugnano l’atto deducendo la tardività rispetto al termine di trenta giorni e la violazione delle prescrizioni in materia di autotutela, per difetto dell’interesse pubblico attuale e concreto. Contestano inoltre che le problematiche del complesso edilizio richiamate per relationem possano incidere sulla segnalazione parziale della singola unità immobiliare. Il Comune non si costituisce, depositando solo una relazione degli uffici.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la funzione del certificato di agibilità, che accerta la realizzazione dell’immobile secondo le norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità, igiene e risparmio energetico. Nel regime vigente è sufficiente la segnalazione dell’interessato, disciplinata dall’art. 19 della legge n. 241/1990, il cui comma 3 fissa il termine di sessanta giorni per i provvedimenti di divieto di prosecuzione, ridotto a trenta dal comma 6-bis per la SCIA in materia edilizia.

Nel caso esame la segnalazione è del 29 marzo 2024 e il primo intervento comunale è del 27 maggio 2024, già oltre il termine; il provvedimento impugnato, che lo annulla e lo sostituisce, è dunque a maggior ragione tardivo. Per ritenersi tempestivo, l’atto dovrebbe qualificarsi come espressione del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, richiamato dal comma 4 dell’art. 19.

Su questo punto il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il richiamo alla norma sull’annullamento d’ufficio implica che la validità del provvedimento è condizionata non alla sola illegittimità dell’atto riesaminato, ma anche al riscontro di un interesse pubblico concreto, alla valutazione comparativa con l’interesse del privato e all’affidamento maturato, con riflessi necessari nella motivazione (Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2024, n. 9061).

Il provvedimento impugnato non motiva sulle ragioni di pubblico interesse: si limita a richiamare profili di illegittimità derivanti dalla pronuncia di annullamento del Piano di zona e dalle problematiche relative al collaudo delle opere di urbanizzazione, senza alcuna valutazione dell’interesse dei destinatari alla conservazione dell’atto. Tale carenza motivazionale ne comporta l’illegittimità e assorbe le ulteriori censure.

Nel merito, il Tribunale osserva che l’annullamento del Piano di zona non incide sui profili dell’agibilità, poiché permesso di costruire e certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi e non sovrapponibili (Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610; Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2022, n. 10904; Cass. civ., sez. II, 5 settembre 2023, n. 25830). Quanto al collaudo delle opere di urbanizzazione, la lettera b) del comma 4 dell’art. 24, relativa all’agibilità delle singole unità immobiliari, non lo richiede, a differenza della lettera a). Il ricorso è pertanto accolto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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