L’annullamento d’ufficio della C.Q.C. per mancato corso di formazione (TAR Molise n. 21 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio della Carta di qualificazione del conducente, disposto per la mancanza dell’attestato di frequenza al corso di formazione periodica prescritto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 286/2005, costituisce provvedimento a contenuto vincolato: accertata l’illegittimità del rinnovo, l’Amministrazione è tenuta a rimuoverlo, senza necessità di motivazione rafforzata. L’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non invalida l’atto quando, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso e il privato non ha provato che la partecipazione avrebbe mutato l’esito. Il termine ragionevole dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 si ancora al momento di adozione dell’atto di secondo grado e non a quello della sua comunicazione, che attiene alla sola fase integrativa dell’efficacia.

Il Fatto

La Sezione di Isernia della Motorizzazione civile disponeva l’annullamento d’ufficio della C.Q.C. dell’interessato, rinnovata nel 2016, sull’assunto che nella pratica mancasse l’attestato di frequenza al corso di formazione periodica. Il provvedimento seguiva una segnalazione della Polizia Stradale, che aveva rappresentato profili di illegittimità e fatti penalmente rilevanti riferiti a un elenco di patenti.

Il destinatario, che assumeva di aver conosciuto l’atto solo il 15 marzo 2023 accedendo agli atti di un procedimento penale, proponeva ricorso per l’annullamento, deducendo vizi procedimentali e sostanziali. L’Amministrazione resisteva, opponendo l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta il tema della ricevibilità. Il provvedimento annullatorio ha natura recettizia, ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 241/1990, perché incide limitando la sfera giuridica del destinatario. Il termine d’impugnazione decorre quindi dalla conoscenza effettiva, avvenuta il 15 marzo 2023. Non rileva, invece, la conoscenza del cd. “ostativo” inserito nel sistema CED, mero dato informatico di alert privo di natura provvedimentale e come tale non impugnabile.

Nel merito il ricorso è respinto. Il Tribunale qualifica l’atto come a contenuto vincolato: accertata la violazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 286/2005, all’Amministrazione non restava che annullare il titolo. L’attestato prodotto dal privato è giudicato inidoneo, perché non fondato sui registri di presenza e privo della formula di assunzione di responsabilità richiesta dall’allegato 12 al D.M. 20 settembre 2013; gli accertamenti della Polizia Stradale non hanno trovato alcun riscontro oggettivo della partecipazione ai corsi.

Quanto all’art. 7 legge n. 241/1990, l’omessa comunicazione dell’avvio non invalida l’atto, ricorrendo l’ipotesi dell’art. 21-octies, comma 2, richiamata sulla scorta di Cons. Stato, Sez. III, n. 2083 del 2022 e Cons. Stato, Sez. II, n. 3255 del 2024. La difesa erariale richiama anche Cons. Stato, Sez. V, n. 230 del 5 gennaio 2024, che ha confermato la vincolatezza del potere e l’inutilità di una motivazione rafforzata.

L’inserimento dell'”ostativo” nel CED è ritenuto adempimento dovuto, funzionale a evitare rinnovi illegittimi da parte delle sedi periferiche. Sul quarto motivo, il Collegio esclude il difetto di interesse pubblico, individuato nella sicurezza dei trasporti, e ritiene rispettato il termine: nella versione ratione temporis dell’art. 21-nonies erano previsti diciotto mesi dall’adozione, e tra rinnovo e annullamento erano trascorsi tredici mesi e quindici giorni. Il dies ad quem si correla all’adozione dell’atto, non alla notifica, che riguarda la sola efficacia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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