Conversione del permesso per protezione speciale e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 218 del 24.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La speciale disposizione transitoria di cui all’art. 7, comma 3, del D.L. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro dei permessi per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina, purché ancora in corso di validità e sempre che ricorrano i requisiti di legge. Tale possibilità non è limitata ai soli permessi riconosciuti ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, poiché il permesso rilasciato dal Questore ex art. 32 del d.lgs. n. 25/2008 è comunque correlato, per espressa previsione del comma 3 della stessa norma, alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, del medesimo d.lgs. n. 286/1998. Ne consegue che la declaratoria di inammissibilità fondata sul solo dato normativo dell’entrata in vigore del cd. decreto Cutro è non manifestamente infondata. La riattivazione della pratica da parte dell’amministrazione e l’invito al ritiro del titolo di soggiorno, sopravvenuti alla proposizione del ricorso, determinano la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato nel maggio 2022, con scadenza nel marzo 2024. Prima della scadenza presentava istanza di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro subordinato.
La Questura di Milano dichiarava l’istanza inammissibile, richiamando l’entrata in vigore della legge n. 50/2023. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo l’errore di fatto e la violazione dell’art. 7, comma 3, del D.L. n. 20/2023 nonché degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990. Il Tribunale, in fase cautelare, accoglieva la domanda di sospensione e fissava l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto del deposito, da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, della comunicazione con cui l’amministrazione ha riattivato la pratica e ha invitato il ricorrente a ritirare il titolo di soggiorno per il 27 giugno 2024. Su questa base ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La decisione in rito si fonda sul riconoscimento implicito della fondatezza dell’originaria doglianza. Il Tribunale richiama espressamente le ragioni già esposte in sede cautelare, là dove aveva qualificato il ricorso come non manifestamente infondato al momento della proposizione.
In quella sede il Collegio aveva rilevato che la tesi erariale, secondo cui la conversione residuerebbe solo per i permessi ex art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, non era condivisibile. Il permesso ex art. 32 del d.lgs. n. 25/2008 è correlato ai medesimi presupposti sostanziali richiamati dalla disposizione transitoria. A sostegno erano citate le pronunce di TAR Palermo n. 455 del 2024, TAR Friuli Venezia Giulia n. 87 del 2024, TAR Marche n. 138 del 2024 e TAR Campania n. 663 del 2024.
La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio. Il Tribunale conferma altresì l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato, disponendo il rinvio della liquidazione delle competenze del difensore a un separato provvedimento su istanza dell’interessato. È infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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