Annullamento d’ufficio degli incentivi energetici e documenti sopravvenuti: illegittimo il recupero (Cons. Stato n. 7196 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione ha riconosciuto al privato un bene della vita all’esito di un procedimento di verifica sostanziale, il successivo riesame che giunga a conclusione opposta ricade nell’autotutela e non nella decadenza. È illegittimo l’annullamento dell’approvazione di una RVC fondato sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta, perché si traduce in un aggravio inesigibile e in un effetto a sorpresa. Il potere di controllo del GSE non consente di subordinare il mantenimento dell’incentivo alla produzione di documenti nuovi, rinnovando la valutazione originaria. L’atto di annullamento sconta il termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nella formulazione ratione temporis applicabile, e la sua violazione determina l’illegittimità del provvedimento.

Il Fatto

La società appellata, Energy Service Company operante nel settore dell’efficientamento energetico, ha presentato nel settembre 2014 una RVC per ottenere i titoli di efficienza energetica relativi a due gruppi di interventi. Il GSE ha accolto la richiesta nell’ottobre 2014. Nel giugno 2018 il Gestore ha avviato un procedimento di annullamento d’ufficio, chiedendo una serie di documenti e autodichiarazioni; dopo un primo provvedimento, ha confermato l’annullamento nel luglio 2018 e ha poi quantificato in 19.466,53 euro l’importo da restituire.

Il TAR Lazio, con sentenza n. 11100 del 2025, ha respinto il ricorso introduttivo e i secondi motivi aggiunti, ma ha accolto i primi motivi aggiunti, riducendo la somma a 16.380,34 euro. Il GSE ha proposto appello principale avverso la statuizione sull’importo; la società ha proposto appello incidentale avverso il rigetto del ricorso introduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’appello incidentale, perché le questioni sull’obbligo restitutorio sono logicamente presupposte rispetto a quelle sulla quantificazione. Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati.

La Sezione richiama un orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. II, n. 5067 del 2026 e precedenti ivi citati): quando al privato è stato attribuito un bene della vita all’esito di uno specifico procedimento, il riesame che pervenga a conclusione opposta ricade nell’autotutela e non nella decadenza. Ciò vale, in particolare, quando il procedimento di secondo grado segua a una verifica sostanziale del progetto e delle RVC, completata dopo complessa istruttoria in contraddittorio.

Il potere del GSE di chiedere integrazioni documentali è fuori discussione. Non è però legittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione della richiesta, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

Nel caso concreto, le autodichiarazioni e i documenti richiesti nel 2018 non erano contemplati dalle Linee guida EEN 9/11, dal d.m. 28 dicembre 2012, né dalle schede tecniche allora vigenti. Gli obblighi ulteriori sono stati introdotti solo con i chiarimenti operativi del 2017. Il Gestore non si è limitato a verificare la veridicità di dati già resi, ma ha subordinato il mantenimento dell’incentivo a nuovi documenti, così rinnovando la valutazione originaria.

Il provvedimento di secondo grado è stato poi adottato quando era decorso il termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio, decorrente dall’entrata in vigore della legge n. 124/2015 (Cons. Stato, sez. VI, n. 1987 del 2020; sez. II, n. 1217 del 2026). Non è allegata né provata alcuna falsa rappresentazione del privato. Il Collegio aggiunge che il provvedimento violerebbe l’affidamento anche ove la documentazione fosse stata prevista, perché la sua eventuale carenza non aveva ostacolato l’approvazione originaria.

Accolto l’appello incidentale, gli atti impugnati sono annullati. L’atto di recupero, meramente esecutivo e privo di autonoma valenza provvedimentale, segue le sorti del provvedimento cui accede (Cons. Stato, sez. II, n. 6268 del 2026). L’appello principale diviene improcedibile per caducazione dell’obbligo restitutorio. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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