Modifiche al piano attuativo approvate dalla Giunta con benestare unanime della Commissione (Cons. Stato n. 9162 del 15.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma in materia di urbanistica e piani regolatori, ai sensi dell’art. 8, comma 1, n. 5, del d.P.R. n. 670/1972, comprende non solo la disciplina delle modalità procedimentali, ma anche l’individuazione degli organi comunali competenti ad adottare gli atti di pianificazione. È pertanto conforme a Costituzione la norma provinciale che attribuisce alla Giunta comunale l’approvazione delle modifiche al piano di attuazione, subordinandola al benestare unanime della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. Il vincolo preordinato all’esproprio può derivare direttamente dalla pianificazione attuativa, senza che ciò integri violazione della riserva di legge. Le osservazioni dei privati nei confronti di uno strumento urbanistico costituiscono un mero apporto collaborativo e il loro rigetto non richiede dettagliata motivazione.

Il Fatto

Il condominio appellante e alcuni proprietari impugnavano davanti al T.R.G.A. di Bolzano la deliberazione della Giunta comunale che modificava il piano di recupero della zona “A” del Comune di San Candido, prevedendo un passaggio e transito pubblico tra due vie, nonché l’atto di avvio del procedimento e il parere della commissione edilizia. Il primo giudice respingeva il ricorso, ritenendo legittima l’adozione della modifica da parte della Giunta, manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale della norma provinciale e privi di fondamento i profili relativi al vincolo espropriativo, alla motivazione e alle norme sul codice della strada e sulle barriere architettoniche.

Gli originari ricorrenti proponevano appello, contestando la competenza della Giunta, l’assenza di base normativa del vincolo espropriativo, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’inammissibilità delle censure relative all’esecuzione dell’intervento e alla disciplina sulle barriere architettoniche.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello. Sul primo motivo, il Collegio rileva che l’art. 8, comma 1, n. 5, del d.P.R. n. 670/1972 attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica. Tale attribuzione non può essere intesa nel senso di precludere al legislatore provinciale di definire l’organo comunale competente. Sarebbe incongruo limitare l’ambito provinciale alle sole modalità procedimentali, escludendo l’individuazione degli organi protagonisti dei procedimenti. La questione di costituzionalità è quindi manifestamente infondata.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude l’integrazione postuma della motivazione. Il richiamo all’art. 60 della l.p. n. 9/2018 costituisce individuazione della cornice normativa, non vizio per mancato richiamo di altra norma. L’art. 61, comma 1, della l.p. n. 9/2018 prevede espressamente che le prescrizioni della pianificazione attuativa che assoggettano aree a vincoli preordinati all’esproprio comportano la dichiarazione di pubblica utilità. Il vincolo gode della franchigia dei primi cinque anni, sicché non è necessario prevedere immediatamente alcun indennizzo.

Sul terzo motivo, il Collegio osserva che la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere fatta valere solo dai proprietari pretermessi. Le osservazioni dei privati costituiscono un mero apporto collaborativo e il loro rigetto non richiede dettagliata motivazione: è sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi generali. Il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi a valutare l’opportunità della soluzione, ma solo la logicità e ragionevolezza. La relazione tecnica contiene una chiara enunciazione dei concetti base e offre un quadro esaustivo delle proprietà interessate e dell’impatto della soluzione progettuale.

Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per difetto di interesse attuale. Le censure relative al codice della strada e alle barriere architettoniche si rivolgono agli atti di esecuzione, non alla previsione di piano. La Corte aggiunge che la disciplina regolamentare sulle barriere architettoniche non riguarda i passaggi a uso promiscuo veicolare e pedonale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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