Improcedibilità del ricorso per inerzia del ricorrente (TAR Lombardia n. 3801 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere legittimamente pronunciata quando la parte ricorrente, sollecitata da un’ordinanza istruttoria o da una comunicazione del giudice a manifestare la permanenza dell’interesse alla decisione, rimanga inerte. L’inerzia processuale assume valore di manifestazione implicita e inequivoca del disinteresse alla prosecuzione del giudizio. Tale regola opera sia nell’ambito del giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello, anche ove la sollecitazione provenga da un avviso di Segreteria ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm. La mancata comparizione all’udienza camerale fissata per la sola verifica della permanenza dell’interesse conferma il sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
I genitori di una minore iscritta al terzo anno della scuola dell’infanzia comunale, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, impugnavano gli atti con cui il Comune aveva ridotto le sezioni della scuola da tre a due per l’anno educativo 2024/2025, con conseguente accorpamento di tre fasce d’età e aumento del numero di alunni per classe. I ricorrenti lamentavano la violazione delle disposizioni che prevedono numeri ridotti di alunni in presenza di bambini con disabilità.
Il Comune di Milano si costituiva eccependo l’inammissibilità, la tardività e l’infondatezza del ricorso. Rinunciata la domanda cautelare nel dicembre 2024, il giudice disponeva un’ordinanza istruttoria per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, cui la parte ricorrente non dava riscontro. Il ricorso veniva quindi fissato per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm. con l’espresso avvertimento che l’inerzia avrebbe potuto determinare la dichiarazione di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente non aveva depositato memorie né era comparsa all’udienza camerale del 16 luglio 2026, nonostante l’avviso di Segreteria ricevuto l’8 giugno 2026 reiterasse l’avvertimento circa le conseguenze dell’inerzia.
La sentenza richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando una parte è compulsata a dichiarare la permanenza del proprio interesse ad agire e rimane inerte, il giudice può trarre dal comportamento processuale elementi decisivi per dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’inerzia costituisce manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla decisione della controversia. Il precedente citato è Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7063 del 2021 e C.G.A.R.S., Sez. Giur., n. 435 del 2022.
La circostanza che nel corso del giudizio la minore avesse completato positivamente il ciclo educativo, come attestato dalla documentazione versata in atti dal Comune, confermava il venir meno della situazione lesiva che aveva originato la controversia. La peculiarità della vicenda e il complessivo andamento del giudizio hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare il merito delle censure concernenti la formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia e i limiti numerici di cui al d.P.R. n. 81/2009.
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Nota della Redazione
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