L’ottemperanza per il pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3874 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, anche limitatamente alla parte in cui essa condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L’azione è procedibile una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata la mancata esecuzione dell’obbligo pecuniario, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il compenso di quest’ultimo non è dovuto quando l’incarico sia affidato a un pubblico dipendente già preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
A seguito della sentenza del Tribunale di Varese, passata in giudicato, l’Amministrazione era stata condannata a corrispondere al difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario, l’importo di 900,00 euro per spese di giudizio, oltre accessori. Il difensore, rimasto insoddisfatto, ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato limitatamente alla predetta statuizione sulle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre l’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dalla notifica della sentenza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni imposto dalla legislazione speciale per l’esecuzione dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme a carico dello Stato.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La pretesa creditoria risultava sorretta da idonea documentazione, in ragione dell’intervenuto giudicato, e l’Amministrazione non aveva in alcun modo dimostrato di aver dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero ed ha ordinato l’accredito delle somme entro il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di inerzia ulteriore, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale sarà attivabile solo su istanza del creditore e dovrà completare l’esecuzione entro 60 giorni.
La scelta dell’organo è motivata dall’essere il commissario un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, con la conseguenza che l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali e non è dovuto alcun compenso. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte a favore del difensore, tenuto conto della serialità della questione e del limitato impegno difensivo.
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Nota della Redazione
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