Discrezionalità tecnica della commissione e improcedibilità del ricorso incidentale (TAR Sicilia n. 2091 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è insindacabile nel merito, salvo che sia inficiata da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Qualora la commissione abbia dato conto, nei verbali, delle ragioni delle proprie determinazioni e queste risultino confortate dalla documentazione di gara, le censure che investono l’attribuzione dei punteggi sono infondate. Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale, per difetto di interesse dell’aggiudicatario una volta consolidatasi la legittimità dell’aggiudicazione.

Il Fatto

Una società del settore diagnostico impugna la deliberazione con cui il Commissario Straordinario di una ASP ha approvato gli atti di gara e aggiudicato definitivamente la fornitura quinquennale in service di reagenti e materiale di consumo per i laboratori di patologia clinica. La ricorrente principale, collocatasi seconda, contesta l’attribuzione dei punteggi tecnici su alcune caratteristiche premiali e chiede, in via subordinata, la declaratoria di inefficacia del contratto con subentro e il risarcimento del danno.

Si costituiscono la stazione appaltante e l’aggiudicataria. Quest’ultima propone ricorso incidentale, deducendo che l’offerta della ricorrente principale sarebbe stata formulata su un numero insufficiente di confezioni e che, ricondotta a comparabilità, avrebbe superato la base d’asta. Respinta la domanda cautelare e disposta l’acquisizione documentale, la causa giunge alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui la valutazione delle offerte tecniche è espressione di discrezionalità tecnica insindacabile nel merito, salvo errori di fatto macroscopici, illogicità o irragionevolezza manifesta, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 48 del 2022 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 9280 del 2022. Su questa base verifica se la commissione abbia esternato le ragioni delle proprie scelte e se esse resistano al sindacato di legittimità.

Quanto alla caratteristica premiale relativa ai reagenti on board refrigerati, la commissione aveva escluso che il vano termostatato a 15°C integrasse la refrigerazione richiesta, parametro ricavato dalla letteratura tecnica nel range 0-10°C e confermato dalla drastica riduzione dei tempi di conservazione dei reagenti a quella temperatura rispetto ai 2-8°C. Tale valutazione non appare irrazionale né illogica.

Sul cap piercing in modalità STAT, il Collegio chiarisce che per cap piercing si intende la capacità di perforare il tappo delle provette e per modalità STAT la priorità dei campioni urgenti. La commissione aveva ritenuto sussistente la caratteristica sulla base della relazione tecnica e delle schede degli strumenti; la documentazione acquisita in corso di causa conferma che il sistema gestisce automaticamente i campioni urgenti con caricamento in continuo della provetta tappata e che gli analizzatori sono dotati di fora tappi. Analoga conferma riguarda i sensori per la rivelazione del coagulo, desunti dalla relazione e dalle schede tecniche.

Le censure della ricorrente principale risultano pertanto infondate, essendo i provvedimenti immuni dai vizi dedotti. Il rigetto del ricorso principale comporta, secondo l’ordo quaestionum richiamato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 4431 del 2020, la declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale: consolidatasi la legittimità dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario non conserva interesse all’accoglimento del proprio gravame. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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