Annullamento d’ufficio SCIA oltre i dodici mesi per falsa rappresentazione (Cons. Stato n. 6891 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio non opera quando il privato, con la propria condotta, abbia rappresentato all’amministrazione una realtà fattuale diversa da quella effettiva, inducendola in errore sulla sussistenza dei presupposti del provvedimento favorevole. L’art. 21-nonies, comma 2-bis, nell’interpretazione consolidata del giudice amministrativo, consente l’esercizio del potere anche oltre il termine tutte le volte in cui il contrasto tra fattispecie rappresentata e fattispecie reale sia rimproverabile all’interessato. Il rimedio prescinde dall’accertamento penale quando la falsa rappresentazione sia verificata dall’amministrazione con i propri mezzi. L’art. 19, comma 4, l. n. 241/1990 impone all’amministrazione di adottare comunque i provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione degli effetti, ma entro un termine ragionevole e non superiore a dodici mesi, salva l’ipotesi della falsa rappresentazione.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile di due piani, con piano terra adibito ad attività di ristorazione, presentava nel 2006 una segnalazione certificata di inizio attività per interventi di manutenzione straordinaria. Nel 2019 il Comune annullava in autotutela la segnalazione, contestando una serie di irregolarità edilizie, tra cui una seconda scala interna realizzata senza la documentazione per l’autorizzazione sismica e la verifica di staticità.
Il proprietario impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, deducendo l’erronea ricostruzione del fatto, l’assenza di una seconda scala e la violazione del termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta due questioni: l’esistenza della seconda scala e la tempestività dell’esercizio del potere di autotutela. Sul primo punto la difesa dell’appellante muta nel corso del giudizio: dopo la memoria comunale ammette che la seconda scala era contemplata nella segnalazione del 2006, qualificandola come “mera discordanza” tra grafico di progetto e relazione.
La Sezione ritiene che l’esistenza della scala emerga dal progetto allegato e dalle planimetrie di ultimazione dei lavori, senza mai essere menzionata nelle relazioni del tecnico incaricato. La mancanza di collaudo e di verifiche statiche presso gli uffici competenti integra un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, doveroso da prevenire. Le doglianze sull’assenza di struttura in cemento armato e sull’epoca di costruzione restano prive di supporto documentale.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama l’art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, l. n. 241/1990: spirato il termine di trenta giorni per la segnalazione edilizia, l’amministrazione può comunque adottare i provvedimenti di divieto e rimozione, ma nel rispetto dell’art. 21-nonies. Il comma 2-bis consente l’annullamento oltre i dodici mesi quando il provvedimento sia conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci.
Il Collegio valorizza l’effettivo contributo del beneficiario al rilascio dell’atto favorevole, anche per il solo silenzio su circostanze rilevanti, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 29 del 3 gennaio 2025 e Sez. II n. 7817 del 2021. Il limite temporale non si applica quando la condotta del privato abbia indotto in errore l’amministrazione, distorcendo la realtà fattuale. La Corte richiama altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 26 giugno 2025, che conferma come il termine finale non operi quando il contrasto tra fattispecie rappresentata e reale sia rimproverabile all’interessato.
Nel caso concreto la rappresentazione complessiva dei fatti risulta non aderente alla realtà: la domanda presentata al Genio Civile indica solo la realizzazione della fascia solaio e non la scala interna. La Corte reputa pertanto legittimo il provvedimento comunale ai sensi del comma 2-bis dell’art. 21-nonies e, assorbite le censure residue, respinge l’appello, condannando l’appellante alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.