Giudizio di ottemperanza e spese accessorie liquidate in via omnicomprensiva (TAR Campania n. 4866 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il creditore della pubblica amministrazione può conseguire, oltre alle somme liquidate nel titolo giudiziale, gli interessi legali sulle stesse a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza azionata. Sono altresì dovute le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, mentre non lo sono quelle relative ad atti non funzionali, come il precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di avvalersi di strumenti esecutivi diversi. Tali spese accessorie vengono liquidate in modo omnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, fatta salva la registrazione del titolo azionato. Il commissario ad acta svolge un munus di ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno introdotto il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli, sezione Lavoro e Previdenza, n. 3163/2022. Con quella pronuncia era stata dichiarata l’illegittimità del trasferimento della dipendente e la struttura sanitaria era stata condannata al risarcimento del danno patrimoniale, al risarcimento del danno non patrimoniale e al pagamento delle spese del doppio grado in favore dei difensori dichiaratisi distrattari.

La sentenza, non impugnata, era passata in cosa giudicata ed era stata notificata in forma esecutiva alla ASL in data 10 novembre 2022. A fronte del mancato pagamento delle somme spettanti a ciascun ricorrente, gli stessi hanno chiesto l’esecuzione delle statuizioni, anche mediante nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Sussistono tutte le condizioni per l’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato prima dell’instaurazione del giudizio, come da certificazione della cancelleria, e le somme non risultano corrisposte nonostante la notificazione in forma esecutiva. È pertanto decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97.

Il TAR affronta poi la questione delle spese successive alla sentenza azionata. In sede di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corrispondere gli interessi sulle somme liquidate in giudicato e le spese accessorie, richiamando sul punto TAR Sicilia Catania Sez. III, 28/10/2009, n. 1798 e TAR Sardegna, 29/09/2003, n. 1094. Le ulteriori somme sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo, nonché agli atti accessori che trovano titolo nel provvedimento giudiziale.

Non sono invece dovute le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto, riconducibili al procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. cod. proc. civ., o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive. Il creditore può scegliere liberamente tra esecuzione civile e ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere le spese derivanti dalla notifica di atti di precetto. Tali spese accessorie vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite del giudizio, salve le eventuali spese di registrazione del titolo.

Nel merito, ai ricorrenti va riconosciuto titolo a conseguire le somme liquidate in loro favore. Non può invece ottemperarsi al risarcimento del danno non patrimoniale, pur riconosciuto, in quanto allo stato privo di quantificazione. Le somme andranno maggiorate degli interessi legali ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., decorrenti dal passaggio in giudicato. Il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione di eseguire entro sessanta giorni e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e l’ordinanza della Sezione n. 2039/2019 sull’obbligatorietà del munus. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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