Annullamento d’ufficio del titolo edilizio e obbligo di motivazione sulle osservazioni (TAR Puglia n. 471 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che esercita il potere di autotutela su un titolo edilizio deve dare conto, sia pure sinteticamente, della originaria illegittimità dell’atto, dell’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e della posizione di affidamento consolidatasi in capo al destinatario. Il mero ripristino della legalità violata non integra l’interesse pubblico richiesto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’obbligo motivazionale si rafforza quando il privato abbia formulato osservazioni procedimentali pertinenti, delle quali l’amministrazione deve tenere conto ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990. La tempestività dell’autotutela costituisce presupposto del provvedere e va esaminata anche in funzione motivazionale ex art. 3 della legge n. 241/1990. Il decorso del tempo non esaurisce il potere, ma impone una motivazione più rigorosa sui presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente e la congiunta hanno impugnato la nota con cui il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Melendugno ha disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire originario e del successivo permesso in variante. L’atto demolitorio di secondo grado si fondava sulla non fedele rappresentazione della realtà dei luoghi negli elaborati progettuali, sul difetto dei parametri urbanistici ed edilizi della zona agricola e sulla sostanziale difformità del fabbricato rispetto a quello assentito, dichiarata dalla stessa parte con la pratica di accertamento di conformità.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, del contraddittorio procedimentale e dell’art. 10 della legge n. 241/1990, lamentando l’omessa valutazione delle osservazioni endoprocedimentali, il difetto di istruttoria e di motivazione, la mancata comparazione degli interessi e l’intempestività dell’azione amministrativa. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’annullamento d’ufficio come decisione discrezionale che impone all’amministrazione di considerare in sede procedimentale gli interessi del privato, operando un bilanciamento tra l’esigenza pubblicistica di eliminare l’atto illegittimo e quella privatistica di conservarne gli effetti ampliativi.
Nel caso concreto l’amministrazione non ha adeguatamente motivato in rapporto alle osservazioni presentate. Ha omesso di rappresentare le ragioni che giustificavano l’intervento a distanza di un considerevole lasso di tempo dall’adozione dell’atto di primo grado e di specificare, da un lato, le ragioni di pubblico interesse, dall’altro, perché l’affidamento del privato dovesse ritenersi cedevole rispetto alla rimozione ex tunc del titolo.
Tale inadeguatezza integra la violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, che impone di tenere conto delle osservazioni pertinenti, e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. I ricorrenti avevano specificamente contestato l’assenza della presunta non fedele rappresentazione dei luoghi, evidenziando che nella tavola di progetto l’edificio risultava localizzato nel medesimo lotto e a distanza di 2,85 metri dal fabbricato preesistente.
Il tema della tardività dell’intervento andava dunque esaminato, configurando la tempestività un presupposto del provvedere da valutare ai fini motivazionali. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui i presupposti dell’autotutela sui titoli edilizi sono l’illegittimità originaria, l’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione — diverso dal mero ripristino della legalità — e la considerazione delle posizioni consolidate, senza che la discrezionalità esima dall’allegare il vizio e dal valutare la negligenza o malafede del privato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 8641).
Il mero decorso del tempo non esaurisce il potere di autotutela, non integrando una fattispecie di decadenza, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 8/2017, e la particolare rilevanza dell’interesse territoriale può attenuare l’obbligo motivazionale. Resta comunque necessario che l’amministrazione motivi sui presupposti del legittimo esercizio del potere in relazione alle osservazioni della parte. Il ricorso è pertanto accolto, con salvezza della riedizione del potere e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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