Annullamento per vizio di motivazione non fonda il risarcimento del danno (TAR Lazio n. 16053 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per vizi formali, quale il difetto di motivazione, non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita e non consente, da solo, di fondare la pretesa risarcitoria. Il requisito dell’ingiustizia del danno, di cui all’art. 7, comma 4, c.p.a., impone di verificare se l’esercizio illegittimo del potere abbia leso un bene della vita che il privato aveva titolo per mantenere o ottenere. Ove il giudicato di annullamento si limiti al riscontro di vizi procedurali e postuli un momento di riesercizio del potere nel rispetto degli effetti conformativi, il nesso di causalità tra illegittimità e mancato conseguimento del bene resta interrotto. Non è sufficiente allegare l’illegittimità del provvedimento per superare lo scrutinio del requisito risarcitorio.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto la condanna dell’Agenzia Italiana del Farmaco al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata applicazione dei prezzi concordati per il secondo anno dell’accordo negoziale sottoscritto nell’agosto 2020 e formalizzato nella determina AIFA del 22.10.2020. La pretesa si fonda sull’annullamento già ottenuto con una precedente sentenza del medesimo Tribunale, passata in giudicato.
La ricorrente ha sostenuto che il giudicato avrebbe accertato il volume effettivo delle vendite del farmaco e che, per effetto dell’illegittimo operato dell’Agenzia, le confezioni sarebbero state cedute al prezzo inferiore del primo anno, con un danno quantificato in misura corrispondente alla differenza tra i due prezzi. L’AIFA si è costituita eccependo l’assenza di prova degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, l’insussistenza della colpa e la mancanza di dimostrazione della spettanza del bene della vita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla ricostruzione della responsabilità dell’Amministrazione per lesione di interessi legittimi, richiamando l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 23 aprile 2021: la fattispecie è quella della responsabilità da fatto illecito, con i relativi requisiti di condotta imputabile, danno ingiusto, nesso di causalità ed elemento soggettivo. Il baricentro è l’ingiustizia del danno, che implica la verifica della lesione di un bene della vita che il privato avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere.
Passando al caso concreto, il Collegio rileva che la precedente pronuncia di annullamento si era limitata a riscontrare il difetto di motivazione del provvedimento di revisione del prezzo, senza affermare in alcun modo che l’AIFA avrebbe dovuto applicare le condizioni contrattuali del secondo anno. A fronte dell’effetto annullatorio è rimasto integro il potere dell’Agenzia di riadottare il provvedimento esplicitando il percorso logico-giuridico seguito.
Da qui la conclusione: la peculiare struttura del giudicato di annullamento per vizi formali non consente di configurare il danno ingiusto risarcibile, perché postula un ineludibile momento di riesercizio del potere nel rispetto degli effetti conformativi. Tale momento vale a interrompere il nesso di causalità immediata e diretta tra illegittimità e mancato conseguimento del bene, rendendo ogni prospettiva risarcitoria meramente congetturale.
Il Tribunale richiama quindi la giurisprudenza amministrativa consolidata: l’annullamento per vizi formali, non contenendo alcun accertamento sulla spettanza del bene, non fonda la pretesa risarcitoria (Cons. Stato, sez. IV, n. 6930 del 5 agosto 2025); in caso di interesse legittimo pretensivo occorre un giudizio prognostico favorevole, restando escluso il ristoro nei casi di annullamento per meri vizi di forma o difetti procedurali privi di incidenza sostanziale (Cons. Stato, sez. VI, n. 5803 del 4 luglio 2025).
Respinta è anche la tesi secondo cui il giudicato avrebbe accertato il volume delle vendite: il Collegio osserva che la metodologia di calcolo si fonda sui dati OsMed per espressa previsione normativa, richiamando l’art. 1, comma 583, legge n. 145/2018. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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