Il progettista non può impugnare l’annullamento in autotutela del titolo edilizio (TAR Toscana n. 1493 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il progettista e direttore dei lavori che ha presentato e asseverato la pratica edilizia è privo di legittimazione ad agire avverso il provvedimento con cui l’amministrazione annulla in autotutela il titolo edilizio. Il potere esercitato in materia edilizia incide sullo statuto proprietario e sullo jus aedificandi, non sulla posizione professionale del tecnico, la cui eventuale lesione ha carattere riflesso e non derivante da un interesse legittimo. La partecipazione al procedimento amministrativo costituisce mero indice sintomatico della titolarità di una posizione sostanziale e non è sufficiente a fondare la legittimazione processuale. Il professionista è pertanto legittimato al più a spiegare intervento ad adiuvandum nel ricorso proposto dal soggetto titolare dell’interesse legittimo.
Il Fatto
Il Comune ha assentito un intervento edilizio su un immobile di proprietà di terzi, con titolo poi integrato da una variante in corso d’opera depositata con lo stato finale dei lavori e da successiva attestazione di abitabilità. Con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica n. 125 del 04.02.2020 il Comune ha disposto l’annullamento in autotutela della variante e dell’abitabilità.
La ricorrente, progettista dell’intervento, ha impugnato quel provvedimento davanti al TAR Toscana deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il Comune ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione ad agire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra processo civile e processo amministrativo. Nel secondo la legittimazione assume connotazione sostanziale, perché costituisce la proiezione processuale dell’interesse legittimo: non basta l’astratta affermazione di una posizione, occorrendo la dimostrazione dell’effettiva titolarità. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 8232 del 2021.
Il parametro decisivo è offerto dall’Adunanza plenaria, secondo cui non esistono posizioni di interesse legittimo se non quelle che sorgono per effetto dello stesso statuto normativo del potere, nell’ambito del rapporto giuridico di diritto pubblico. Gli attributi di personalità e attualità dell’interesse circoscrivono la titolarità e la proiezione processuale della posizione. Le mere posizioni di interesse, anche derivanti da rapporti con il soggetto che si confronta con il potere, legittimano all’intervento, non all’impugnazione autonoma (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 2022).
Su questa base la Sezione richiama la propria giurisprudenza su un caso sovrapponibile: il professionista che presenta e assevera pratiche edilizie non è legittimato a impugnare i provvedimenti con cui l’amministrazione nega il rilascio del titolo o annulla titoli già adottati, perché il diniego dispone sullo jus aedificandi e non sull’esercizio della professione, né sulle qualità e sul prestigio del progettista (TAR Toscana, Sez. III, n. 102 del 2023). Irrilevante è che si tratti di ritiro in autotutela anziché di diniego: i poteri sono i medesimi e speculare è la posizione soggettiva del tecnico.
Quanto alla pretesa corrispondenza tra legittimazione procedimentale e processuale, la Corte la esclude: la facoltà di partecipazione è dato formale ed estrinseco, che deve essere corroborato dalla titolarità di una posizione sostanziale. Il potere edilizio è correlato allo statuto proprietario e l’interesse legittimo coesiste con il diritto di proprietà come pretesa ampliativa o conservativa della propria sfera giuridica. La ricorrente ha esercitato le facoltà partecipative in nomine alieno, quale mandataria della proprietaria, non quale titolare della posizione sostanziale.
Gli eventuali pregiudizi subiti hanno dunque carattere riflesso. La pronuncia di inammissibilità è avvalorata dal divieto di sostituzione processuale dell’art. 81 cod. proc. civ., richiamato dalla Corte. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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