Annullata la revoca della white list fondata su interdittiva antimafia poi superata (TAR Emilia-Romagna n. 91 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca dell’iscrizione nella white list, adottato in via conseguenziale rispetto a un’informativa antimafia ostativa, deve recare una motivazione autonoma e attuale in ordine alla permanenza del pericolo di permeabilità mafiosa. Qualora l’amministrazione prefettizia che ha emesso l’interdittiva abbia successivamente rivalutato la fattispecie, disponendo il rinnovo dell’iscrizione nella white list, il provvedimento di revoca fondato sulla medesima interdittiva risulta privo di valido presupposto motivazionale e deve essere annullato. È improcedibile, per cessata materia del contendere, il ricorso avverso l’informativa antimafia quando l’amministrazione, all’esito di una nuova valutazione, abbia adottato la misura meno lesiva dell’iscrizione nella white list, superando negli effetti l’atto impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore degli appalti pubblici, impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna l’informativa antimafia ostativa emessa dalla Prefettura di Ferrara il 17 luglio 2025, che evidenziava un pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa. Con successivi motivi aggiunti, la società estendeva l’impugnazione alla revoca dell’iscrizione nella white list disposta dalla Prefettura di Modena il 5 settembre 2025, provvedimento motivato in via sostanzialmente richiamativa della predetta interdittiva.
Accolta l’istanza cautelare con ordinanza del 2025, la Prefettura di Ferrara rivalutava la posizione della società e, con provvedimento del 12 settembre 2025, disponeva il rinnovo dell’iscrizione nella white list per dodici mesi, superando così gli effetti dell’interdittiva impugnata. La Prefettura di Modena, invece, non si rideterminava, permanendo l’interesse all’annullamento del provvedimento di revoca.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso principale e al primo ricorso per motivi aggiunti, avendo la società ottenuto piena soddisfazione del proprio interesse: la Prefettura di Ferrara, a seguito dell’ordinanza cautelare, ha infatti rivalutato la fattispecie e disposto l’iscrizione della ricorrente nella white list, ponendo sostanzialmente nel nulla l’interdittiva impugnata.
Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ha accolto l’impugnativa avverso la revoca disposta dalla Prefettura di Modena. Il provvedimento di revoca risultava fondato, sul piano motivazionale, sulle valutazioni contenute nell’informativa antimafia della Prefettura di Ferrara, ormai superata dalla successiva iscrizione nella white list. La Corte ha condiviso le valutazioni già espresse in sede cautelare, ritenendo l’interdittiva non adeguatamente motivata in ordine alla mancata applicazione della misura meno lesiva della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto e delle controdeduzioni della società.
Pertanto, il provvedimento di revoca dell’iscrizione nella white list, privo di una motivazione autonoma rispetto all’interdittiva successivamente superata, è stato annullato, con declaratoria di improcedibilità per il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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