L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro si estende alla Carta docente (TAR Lazio n. 641 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, sia rimasta ineseguita dalla pubblica amministrazione oltre il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Tra i provvedimenti attuabili con il rimedio rientrano le statuizioni del giudice del lavoro che abbiano accertato il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per la formazione. L’amministrazione che non alleghi alcun elemento di adempimento è inottemperante e va condannata all’esecuzione nel termine assegnato. Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina il commissario ad acta, con compenso posto a carico dell’amministrazione soccombente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 per le finalità e secondo le modalità dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero all’attivazione della Carta elettronica per un importo nominale di euro 3.000,00. La pronuncia, munita di attestazione di conformità, era stata notificata al Ministero il 1° ottobre 2024 ed era passata in giudicato, come attestato dagli Uffici competenti in maggio 2025.

Rilevata l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e la condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. e ha dato atto che la ricorrente, con produzione del 10 luglio 2025, aveva rimediato all’errore materiale consistito nel deposito, per mera svista, di un ricorso diverso da quello oggetto di ottemperanza. L’Avvocatura erariale, presente all’udienza camerale, non ha sollevato eccezioni sul punto.

Nel merito dell’ammissibilità, il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con certificazione di mancata proposizione dell’appello, e il decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata. Ha quindi ribadito che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma dettata proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Superato il vaglio dei presupposti, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento imposto dal giudicato. Di qui l’ordine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone, con adozione degli adempimenti finalizzati e riconoscimento degli importi nei modi e nella misura ivi indicati, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione.

In conformità alla richiesta della parte, il Tribunale ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario delegato, con compenso liquidato in euro 1.000,00 a carico del Ministero, salvo conguaglio, e con obbligo di documentata relazione sull’attività svolta. Il commissario dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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