Antenna di telefonia: decorrenza del termine dall’ultimazione dell’opera (TAR Liguria n. 216 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione di un permesso di costruire avente ad oggetto una stazione radio base per telefonia mobile, qualora si contesti il quomodo dell’intervento, il termine di decadenza decorre dal completamento dei lavori o dal momento in cui il grado di sviluppo delle opere è tale da renderne palese la dimensione, la consistenza e la finalità. La mera conoscenza degli estremi formali del titolo edilizio non anticipa il dies a quo rispetto alla percezione concreta del manufatto. Il ricorso notificato oltre il termine di sessanta giorni è irricevibile, e l’irricevibilità travolge i motivi aggiunti che si limitino a integrare le censure già proposte. La declaratoria in rito comporta il rigetto della domanda risarcitoria enunciata ma non illustrata.
Il Fatto
I ricorrenti risiedono nel Comune di Celle Ligure in prossimità del sito di installazione di una nuova stazione radio base per telefonia mobile. Con ricorso notificato e depositato il 2 settembre 2024 hanno impugnato la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi, il permesso di costruire e gli altri atti del procedimento, deducendo vizi di competenza in materia di vincolo idrogeologico, violazione del piano di bacino e del piano antenne, contrasto con il piano territoriale di coordinamento paesistico e difetto di istruttoria nel parere di ARPAL. Hanno proposto anche domanda di risarcimento dei danni.
Il Comune di Celle Ligure ha eccepito la tardività dell’impugnazione, assumendo che l’opera fosse già ultimata e ampiamente percepibile. Con motivi aggiunti notificati il 31 ottobre 2024 i ricorrenti hanno integrato le censure sulla violazione del piano antenne, lamentando l’impossibilità di verificarne la conformità per la mancata revisione degli allegati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa comunale. Il principio richiamato è quello per cui, quando si contesti il quomodo dell’intervento edilizio, il termine di impugnazione del permesso di costruire decorre dal completamento dei lavori o dal momento in cui il grado di sviluppo delle opere rende palese la loro dimensione, consistenza e finalità, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. IV, n. 4909 del 2015.
Alla luce di tale regola, il Tribunale accerta che l’opera era sostanzialmente completata, al più tardi, il 29 maggio 2024. A tale data risale la mail con cui era stata trasmessa al Comune documentazione fotografica raffigurante la stazione radio base già installata, completa di basamento in cemento e recinzione metallica di protezione.
Trattandosi di un’antenna alta più di quindici metri, i ricorrenti, che dichiarano di abitare in prossimità dell’installazione e di vederla dalle finestre delle proprie abitazioni, non potevano non aver acquisito immediata consapevolezza della concreta entità del manufatto e dell’incidenza dell’intervento sulla loro posizione giuridica.
Il Collegio rileva inoltre che gli stessi erano a conoscenza degli estremi formali del titolo edilizio, indicati nel cartello di cantiere e riportati nell’istanza di accesso del 22 maggio 2024. Il dies a quo va quindi fissato al più tardi al 29 maggio 2024, con conseguente scadenza del termine il 29 luglio 2024. La notifica del 2 settembre 2024 è pertanto irrimediabilmente tardiva.
La declaratoria di irricevibilità del ricorso principale travolge i motivi aggiunti, con i quali i ricorrenti si sono limitati a integrare le censure sulla violazione del piano antenne. Essa comporta altresì il rigetto della domanda risarcitoria, peraltro solo enunciata e non illustrata. La natura in rito della pronuncia giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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