Bilanciamento tra antenne e tutela storico-culturale nel procedimento SUAP (TAR Marche n. 533 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’assimilazione delle stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, non è condizione sufficiente a consentirne l’installazione in aree di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale. Il SUAP che intenda superare il motivato dissenso del Comune fondato su un ambito di tutela storico-culturale recepito dal PRG deve esplicitare in motivazione il bilanciamento degli interessi e la valutazione di soluzioni alternative meno impattanti. Il limite o divieto locale è legittimo purché non si traduca in una preclusione generalizzata alla capillare diffusione del servizio. La carenza di tale motivazione determina l’illegittimità del titolo autorizzativo.

Il Fatto

Una società ha presentato al SUAP associato un’istanza per realizzare una Stazione Radio Base su un immobile sito nel territorio comunale. Nel corso della conferenza di servizi il Comune ha espresso parere contrario, richiamando un vincolo imposto dal P.P.A.R. e recepito dal PRG, che nell’art. 19.4.1.2 delle NTA ammette nell’ambito di tutela esclusivamente interventi di conservazione, consolidamento e ripristino.

Dopo un diniego, annullato in autotutela, il SUAP ha adottato il titolo unico impugnato, autorizzando l’impianto sul presupposto che esso sia assimilabile a un’opera di urbanizzazione primaria e non a una nuova costruzione. Hanno agito per l’annullamento un comitato costituito poco prima e il comproprietario di un terreno su cui insiste un edificio storico tutelato, distante poche decine di metri dal sito. La società ha proposto ricorso incidentale avverso la norma del PRG, ove ritenuta ostativa in senso assoluto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Rigetta quella sulla procura speciale, ritenendola inequivocabilmente riferita alla lite e rilasciata contestualmente al ricorso. Esclude l’acquiescenza, perché l’annullamento in autotutela e il procedimento riattivato con ulteriore istruttoria sono autonomi. Dichiara ammissibile il ricorso collettivo, per omogeneità delle posizioni, e respinge l’eccezione di tardività, non provata dalla controinteressata.

Accoglie invece l’eccezione di difetto di legittimazione del comitato: esso si è costituito poco prima del ricorso, all’evidente fine di contestare l’installazione, difettando del requisito di stabilità e radicamento territoriale richiesto per gli enti esponenziali. Quanto al comproprietario, la qualità di proprietario è documentata; il criterio della vicinitas non basta da solo, ma le allegazioni su decremento di valore e compromissione del valore storico-artistico integrano una prospettazione di pregiudizio sufficiente, secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021.

Nel merito, il Collegio distingue il potere comunale di localizzazione — che non può imporre limiti generalizzati — dalla verifica di compatibilità edilizia e urbanistica con i vincoli esistenti, che l’Amministrazione deve comunque svolgere. Il dissenso comunale non è fondato su una disciplina di carattere generale, ma sulla tutela di un bene specifico di pregio, in linea con la pianificazione regionale e locale: ciò impone di considerare soluzioni alternative, attuando l’equo contemperamento tra interesse urbanistico ed efficienza del servizio.

L’edificio interessato è tutelato dal P.P.A.R. con un ambito provvisorio di tutela, reso definitivo dal recepimento nel PRG; l’impianto, di altezza e distanza compatibili con tale ambito, vi ricade. Richiamando la propria giurisprudenza, il Tribunale ribadisce che le SRB condividono con le costruzioni il potenziale impatto visivo su beni tutelati e che, in siffatti ambiti, occorre una valutazione circostanziata. Il SUAP ha quindi omesso di motivare sulla prevalenza dell’interesse alla localizzazione rispetto alla salvaguardia del bene e sulle alternative.

Il ricorso principale è accolto e il titolo unico annullato; il ricorso incidentale è respinto, poiché la norma del PRG non pone limiti generali ma richiede bilanciamento. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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