Telefonia mobile su edificio vincolato: il parere negativo della Soprintendenza è adeguato (TAR Marche n. 532 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il favor che l’ordinamento riserva alle infrastrutture di telefonia mobile — qualificate opere di pubblica utilità e assimilate alle opere di urbanizzazione primaria dagli artt. 86, comma 3, e 90, comma 1, d.lgs. n. 259/2003 — non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello storico-archeologico e paesaggistico. L’esistenza di un vincolo non preclude per ciò solo l’installazione, ma impone una valutazione più rigorosa, che deve tradursi in una motivazione effettiva e non tautologica. Il bilanciamento tra promozione della connettività e salvaguardia dei beni tutelati va svolto in concreto, considerando l’effettivo grado di compromissione e le possibili soluzioni alternative, in un’ottica di proporzionalità. È pertanto legittimo il diniego che valuti la visibilità distinta dell’impianto, l’effetto cumulativo con le installazioni preesistenti e l’inidoneità delle misure di mitigazione proposte.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di rete mobile, chiedeva l’annullamento degli atti con cui il Comune e la Soprintendenza, nell’ambito di una conferenza di servizi, avevano negato l’autorizzazione comunale e il nulla osta archeologico ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004 per l’installazione di una stazione radio base sul lastrico solare del palazzo sede municipale, affacciato sulla piazza principale della città.
Il diniego si fondava sul parere negativo della Soprintendenza, che aveva ritenuto l’impianto incompatibile con i valori storico-culturali del sito. La società deduceva difetto di motivazione e di istruttoria, assenza di un pregiudizio archeologico effettivo, mancata valutazione delle misure di mitigazione e disparità di trattamento rispetto agli operatori già presenti sull’edificio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. La disciplina di particolare favor per le reti di comunicazione elettronica non esclude il potere dell’Amministrazione di introdurre limiti a tutela di beni di pregio storico-artistico o paesaggistico, purché il divieto non si basi su motivazioni apparenti o irragionevoli e non impedisca la capillare distribuzione del servizio. Il favor non consente di comprimere interessi presidiati da vincoli legittimi ed efficaci.
Il bilanciamento, osserva il Collegio, deve avvenire in concreto, valutando il grado effettivo di compromissione e le soluzioni alternative, secondo un criterio di proporzionalità richiamato dalla giurisprudenza amministrativa citata.
Applicando tali principi, il TAR ritiene ragionevoli e coerenti le valutazioni della Soprintendenza. Il parere descrive l’entità dell’intervento e le caratteristiche della zona, rilevando che l’ulteriore antenna, per la sua visibilità distinta e aggiuntiva, amplifica la percezione di elementi stranianti rispetto a un contesto storico omogeneo, con incidenza anche su altri beni monumentali della piazza. Le misure di mitigazione — riduzione del numero di antenne, tinteggiatura con lo stesso RAL dell’edificio, finto camino di contenimento — sono state esaminate e giudicate inidonee allo scopo.
Il diniego si fonda dunque sulla reale conformazione dell’impianto e sulle concrete misure proposte, con valutazione non irragionevole neppure là dove a un parere positivo su un primo impianto seguano avvisi contrari su ulteriori installazioni, in ragione dell’effetto complessivo. La precedente presenza di manufatti impattanti su un vincolo non giustifica la costruzione di altre opere, come già affermato dal medesimo Tribunale.
Cadono anche le censure di disparità di trattamento, poiché le valutazioni derivano da un attento bilanciamento e non perseguono intenti discriminatori, e quella di contraddittorietà rispetto al parere urbanistico-edilizio del Comune, non vincolante per la Soprintendenza, chiamata a tutelare interessi differenziati. Non risulta provata, inoltre, la mancanza di valide alternative di collocazione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.