Prelazione culturale comunale: sufficienza della motivazione e competenza consiliare (Cons. Stato n. 3482 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del diritto di prelazione culturale da parte dell’ente territoriale è legittimo quando la deliberazione indichi, anche in forma sintetica, le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene, senza che sia necessario un progetto dettagliato di ristrutturazione e gestione. In tema di notificazione dell’atto di prelazione, l’art. 141, comma 2, cod. proc. civ. rende obbligatoria la notificazione presso il domiciliatario solo quando l’elezione di domicilio inserita nel contratto sia espressamente dichiarata obbligatoria. Le variazioni di bilancio rientrano nella competenza generale del Consiglio comunale, potendo la Giunta adottarle solo in via d’urgenza e salvo ratifica. Il sindacato giurisdizionale sulla scelta di prelazione resta limitato ai vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, un immobile storico vincolato viene venduto all’asta e aggiudicato a un procuratore generale per conto di un’acquirente. Il notaio rogante effettua la denuncia di trasferimento ex art. 59 d.lgs. n. 42/2004, contenente l’elezione di domicilio speciale presso il proprio studio, trasmessa alla sola Soprintendenza.
Il Comune delibera di esercitare la prelazione culturale ex artt. 60 e 62 d.lgs. n. 42/2004 e notifica l’atto presso la residenza anagrafica delle parti, non presso il domicilio eletto. L’acquirente impugna gli atti davanti al TAR Emilia Romagna, che respinge il ricorso; propone quindi appello, in proprio e quale erede dell’originaria proprietaria nel frattempo deceduta.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, relativo alla mancata notifica presso il domicilio eletto, il Collegio rileva che l’art. 141, comma 2, cod. proc. civ. subordina l’obbligatorietà della notificazione al domiciliatario a un’espressa dichiarazione in tal senso, che nella specie difetta. In via assorbente, la pretesa trasmissione al Comune dell’atto contenente l’elezione di domicilio non trova conferma nella documentazione: la nota del Segretariato Regionale richiamata dall’appellante non contiene alcun riferimento all’elezione e non vi è prova che gli atti siano stati inoltrati agli enti notiziati per conoscenza. La censura di tardività della prelazione resta quindi priva di fondamento.
Sul secondo motivo, concernente il difetto di motivazione, la Corte richiama l’art. 62 d.lgs. n. 42/2004, che impone di indicare le specifiche finalità di valorizzazione per evitare acquisizioni per mere finalità proprietarie. Il breve termine di venti giorni impedisce però di pretendere un progetto articolato: è sufficiente che le attività previste siano enunciate anche sommariamente, come chiarito dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato n. 10651 del 2023 e Cons. Stato n. 1399 del 2016). L’indicazione dell’immobile quale palazzo storico da destinare a struttura polivalente per attività sociali e culturali, unita alla convenienza economica del prezzo, è ritenuta sufficiente.
Il Collegio esclude che l’amministrazione debba comparare il proprio interesse con quello del privato o dimostrare la propria maggiore idoneità alla valorizzazione: l’atto di prelazione trova fondamento in ragioni di interesse pubblico e non richiede alcuna comparazione con l’interesse contrapposto.
Sul terzo motivo, la Corte ricostruisce la disciplina del T.U.E.L.: l’art. 175, comma 2, attribuisce in via generale le variazioni di bilancio all’organo consiliare, mentre il comma 4 consente all’organo esecutivo di adottarle solo in via d’urgenza e salvo ratifica a pena di decadenza. La competenza del Consiglio comunale è quindi correttamente esercitata.
Sul quarto motivo, la scelta di prelazione è espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. L’acquisto a un prezzo ampiamente inferiore alla stima e il ricorso a finanziamenti pubblici per la ristrutturazione escludono profili di violazione del principio di economicità. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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