Gara elisoccorso: la mancata sospensione cautelare tra requisiti premiali e fissazione dell’udienza di merito (TAR Sardegna n. 41 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti di indizione di una procedura di gara deve essere valutata anche alla luce del bilanciamento degli interessi tra la posizione del ricorrente e l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura. In tale sede, la circostanza che il ricorrente sia comunque in possesso dei requisiti generali di partecipazione e che l’udienza di merito sia fissata in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle offerte incide sulla valutazione del periculum in mora, potendo l’eventuale sentenza di accoglimento non pregiudicare la posizione del ricorrente, atteso che non si sarebbe ancora addivenuti alla stipulazione del contratto.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di elisoccorso per il periodo 2026-2034, deducendo che il bando e il disciplinare fossero connotati da requisiti di partecipazione e premi tali da rendere la gara sostanzialmente escludente e non neutrale dal punto di vista tecnologico. In particolare, la ricorrente ha lamentato la mancata articolazione della gara in plurimi lotti e la possibile riconducibilità dell’affidamento solo al gestore uscente.
Si è costituita in giudizio la Regione, mentre l’Associazione di categoria è intervenuta ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che, pur essendo il termine per la presentazione delle offerte ancora pendente, la ricorrente appare comunque in possesso dei requisiti generali di partecipazione, elemento che rende meno pressanti le contestazioni relative ai punteggi premiali.
Proprio sotto il profilo del periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto che le censure dedotte, pur potendo astrattamente configurare una lesività degli atti impugnati, non assumano rilievo tale da giustificare la sospensione cautelare. Nel bilanciamento tra gli interessi in gioco, ha assunto un peso specifico la fissazione, sin d’ora, dell’udienza pubblica di merito a una data prossima rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Da tale prossimità temporale, il Collegio ha ricavato che l’eventuale sentenza di accoglimento non potrebbe comunque pregiudicare la posizione della ricorrente, non essendo verosimile che si addivenga alla stipulazione del contratto già a quella data. Al contrario, la sospensione della gara avrebbe inciso negativamente sulla tempestività della conclusione della procedura qualora il ricorso fosse stato poi rigettato nel merito, con sacrificio dell’interesse pubblico alla sollecita definizione dell’affidamento.
La camera di consiglio ha quindi respinto l’istanza cautelare, compensato le spese della fase e fissato l’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
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