Requisiti di partecipazione e anzianità camerale documentata al momento della domanda (Cons. Stato n. 9459 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per l’assegnazione in concessione d’uso di posteggi per il commercio su area pubblica, il punteggio per la maggiore professionalità acquisita va determinato esclusivamente in base all’anzianità di iscrizione nel registro delle imprese e alla data di inizio dell’attività risultanti da tale registro al momento di presentazione della domanda. Una denuncia di variazione camerale depositata dopo la scadenza del termine di partecipazione e dopo l’approvazione della graduatoria non può essere valorizzata, neppure invocandone l’efficacia retroattiva, perché finirebbe per alterare la par condicio tra i concorrenti. Il giudice amministrativo può sindacare la riassegnazione del punteggio operata in autotutela dall’amministrazione e ritenerla erronea e immotivata quando poggia su una certificazione camerale sopravvenuta. Il mero riferimento ai codici Ateco resta invece inconferente se dalla certificazione non emergono altri elementi utili.

Il Fatto

Una società e un altro operatore partecipano alla procedura indetta da un Comune per l’assegnazione in concessione d’uso dei posteggi liberi nei mercati cittadini e dei posteggi isolati. Con una prima determina dirigenziale l’amministrazione approva la graduatoria e attribuisce alla società un punteggio che le consente di ottenere i posteggi richiesti; con una successiva determina, adottata in autotutela, quel punteggio viene dapprima decurtato e poi, all’esito di un riesame imposto da un’ordinanza cautelare, parzialmente riassegnato.

Per effetto del riesame la società risulta prima in graduatoria e assegnataria del posteggio reclamato dal contendente, classificatosi secondo. Quest’ultimo impugna la determina di riesame davanti al TAR Puglia, che accoglie il ricorso annullando l’atto. La società propone appello, dolendosi del fatto che il primo giudice abbia dato rilievo alla denuncia di variazione camerale postuma anziché al possesso sostanziale del requisito, che a suo dire risalirebbe a data anteriore al bando e avrebbe efficacia retroattiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 3 del bando, che assume a parametro per l’attribuzione del punteggio la maggiore professionalità acquisita nell’esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica, valutabile dall’anzianità di iscrizione del richiedente presso il registro delle imprese, comprovata dalla data di inizio dell’attività risultante dal registro sino alla data di presentazione della domanda. L’art. 4 del bando prescrive poi che il partecipante dichiari nella domanda la data di iscrizione al registro per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche.

Da questa disciplina la Corte trae la conseguenza che l’anzianità non può essere valutata se il partecipante non ha dichiarato, all’atto della domanda, la data di iscrizione al registro per lo specifico esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. La società appellante ha essa stessa confermato, nell’atto d’appello, che la denuncia di variazione relativa all’anzianità di iscrizione è del 29 maggio 2023, quindi successiva alla scadenza del termine di partecipazione.

La Corte esamina e respinge l’argomento dell’efficacia retroattiva della variazione: se si desse rilievo alla specificazione secondo cui l’attività di somministrazione su aree pubbliche è svolta dal 23 giugno 2020, si produrrebbe un’evidente lesione della par condicio tra i concorrenti. Il bando, del resto, consentiva di valutare la professionalità solo se già risultante dal registro delle imprese al momento della presentazione della domanda.

Infondato è anche il motivo sul difetto di motivazione della sentenza appellata, che ha invece dato congrua ragione della propria decisione. Quanto ai codici Ateco, la censura è giudicata inconferente: dalla certificazione camerale, prima della denuncia del 29 maggio 2023, non emergevano altri elementi da cui desumere l’esercizio in via prevalente dell’attività di somministrazione in forma ambulante. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità del procedimento e delle vicende processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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