La legittimità del titolo edilizio esclude l’obbligo di autotutela sul silenzio (TAR Puglia n. 1335 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Una volta consolidatosi il titolo edilizio, la sua legittimità non può essere rimessa in discussione mediante iniziative volte a sollecitare l’esercizio dei poteri di autotutela. L’avvio del procedimento di autotutela è espressione di discrezionalità nell’an, sicché il privato non vanta alcuna posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata al suo esercizio. Ne consegue che il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del privato è inammissibile, per difetto dell’obbligo di provvedere. La pendenza di un giudizio di annullamento del permesso di costruire non muta tale conclusione: fino alla pronuncia di annullamento, l’esistenza del titolo esclude di per sé l’abusività delle opere contestate.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile confinante, rilevano nel 2023 l’avvio di lavori di ristrutturazione con ampliamento volumetrico su un fabbricato dei controinteressati, assentiti con permesso di costruire n. 36/2022 del 19.12.2022. Dopo aver ottenuto l’accesso alla pratica edilizia, contestano la mancanza di prova della realizzazione del fabbricato anteriormente al 01 settembre 1967 e la violazione delle distanze previste dalle NTA del PRG e dal codice civile. Il titolo edilizio viene impugnato con ricorso separato, pendente davanti al medesimo TAR.
Con istanza-diffida indirizzata al Comune di Specchia i ricorrenti sollecitano l’attivazione delle verifiche di conformità e regolarità dei lavori ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. L’Ente non provvede e non si costituisce in giudizio; si costituiscono i controinteressati. Il TAR, con ordinanza istruttoria, dispone il rinnovo della notifica del ricorso all’amministrazione, cui i ricorrenti provvedono.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che l’esistenza del titolo edilizio e il tenore delle contestazioni inducono a qualificare l’azione, proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., come sollecitazione di un intervento in autotutela cui non si correla alcun obbligo di provvedere. Richiamando il pacifico orientamento giurisprudenziale, la sentenza ribadisce che il procedimento di autotutela è discrezionale nell’an e che i ricorsi avverso il silenzio su relative istanze sono inammissibili.
Il percorso argomentativo si fonda su un passaggio ulteriore: l’inammissibilità colpisce ancor prima l’istanza del privato, poiché l’amministrazione non aveva alcun obbligo di legge di avviare il procedimento di autotutela decisoria. Le ragioni che ostano all’obbligo di provvedere risiedono nelle esigenze di certezza dei rapporti amministrativi e di stabilità dell’interesse pubblico perseguito con il provvedimento rimasto inoppugnato. Il Collegio richiama espressamente Cons. Stato, Sez. IV, n. 7838 dell’08.09.2022.
Nessun elemento contrario deriva dalla pendenza del giudizio di annullamento del titolo edilizio. Fino a una pronuncia giudiziaria di annullamento, l’esistenza del permesso di costruire esclude di per sé l’abusività delle opere contestate: la qualificazione dell’istanza in termini di autotutela discende proprio dal fatto che l’abusività presuppone l’annullamento del provvedimento autorizzatorio.
In via ulteriore, il ricorso è infondato nel merito. A valle delle interlocuzioni con l’amministrazione e della documentazione acquisita, parte ricorrente non ha evidenziato alcuna inadempienza imputabile al Comune, che anzi, con nota prot. n. 5785 del 09.06.2023, ha avviato le verifiche dei fatti segnalati informandone il ricorrente.
Il ricorso è pertanto respinto. Il Collegio compensa integralmente le spese in ragione della peculiarità della questione esaminata.
Nota della Redazione
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